Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 46 - Testo storico

Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 46

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(B.U. 4 gennaio 2011, n. 1)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono inserite le seguenti: "iscritte negli appositi albi o registri".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Modalità per l'iscrizione nel registro)

1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese, tramite la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Nella domanda di iscrizione gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

3. La presentazione della comunicazione unica determina l'automatica iscrizione dell'ente cooperativo nel registro regionale degli enti cooperativi.

4. Al fine di cui al comma 3, i competenti uffici del registro delle imprese trasmettono immediatamente alla struttura competente la comunicazione unica e provvedono inoltre a comunicare tempestivamente la cancellazione dell'ente cooperativo dal registro o la sua trasformazione in altra forma societaria.

5. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza, reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 8)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998, le parole: ", e comma 4" sono soppresse.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 27/1998, è inserita la seguente:

"abis) sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 2545octies del codice civile;".

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere a) e abis), sono adottati dal dirigente della struttura competente.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 39)

1. Al comma 8 dell'articolo 39 della l.r. 27/1998, le parole: "I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 38" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri per la scelta del contraente, definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 39bis, comma 1".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 39bis)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 27/1998, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 39bis

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell'offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. I criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertinenti alla natura ed alle caratteristiche della fornitura dei beni o dei servizi, devono considerare elementi diversi, quali la qualità del progetto, le modalità di gestione ed il prezzo.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con la deliberazione di cui al comma 1.".

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/1998:

a) il comma 6 dell'articolo 7;

b) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8;

c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10;

d) il comma 2 dell'articolo 11;

e) il comma 4 dell'articolo 19;

f) le parole ". Diniego e ricorso" alla rubrica dell'articolo 33 e i commi 11 e 12 del medesimo articolo 33;

g) i commi 3 e 4 dell'articolo 34;

h) l'articolo 38.