Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 43 - Testo vigente

Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 43

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste "Sistema Ollignan Onlus".

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)

Art. 1

(Oggetto)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), la Regione promuove l'istituzione di una fondazione di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata "Sistema Ollignan Onlus", con sede nel Comune di Quart.

2. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" è istituita al fine di favorire, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità di cui alla l.r. 14/2008, interventi e servizi, legati a un contesto produttivo di natura prevalentemente agricola e di trasformazione, a favore di persone con disabilità psico-fisiche, intellettive, sensoriali e psichiatriche in fase di reinserimento sociale, con residue capacità lavorative e produttive.

Art. 2

(Finalità)

1. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) garantire alle persone con disabilità una collocazione di breve e lunga durata in un contesto lavorativo, sebbene in situazione protetta e assistita, che comprenda la progettazione e la gestione di attività produttive, anche in forma laboratoriale;

b) gestire interventi e servizi finalizzati a promuovere e valorizzare le abilità e le competenze delle persone con disabilità, attraverso una progettazione individualizzata e integrata.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono destinati alle persone con disabilità che:

a) intraprendano un percorso di orientamento, allo scopo di individuare successive collocazioni nel mondo del lavoro;

b) l'Unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2008 abbia escluso dalla possibilità di inserimento lavorativo in un contesto ordinario, a seguito di percorsi di orientamento o inserimento lavorativo interrotto.

Art. 3

(Soggetti partecipanti)

1. La Regione partecipa alla Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" in qualità di socio fondatore.

2. Eventuali altri soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", successivamente alla sua costituzione, ne fanno richiesta al consiglio di amministrazione il quale decide sulla loro ammissione, tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4

(Atto costitutivo e statuto)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario all'istituzione della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", provvedendo a tal fine alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui alla presente legge. In particolare, lo statuto deve prevedere il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali per tutti gli avanzi di gestione, con divieto di distribuzione degli utili.

Art. 5

(Patrimonio e finanziamento)

1. Il patrimonio della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" è costituito da beni immobili, da beni mobili e da dotazioni finanziarie conferite all'atto della sua costituzione e successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", successivamente alla sua costituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, contribuiscono alla formazione del patrimonio, secondo le modalità indicate nello statuto.

3. Per la formazione del patrimonio iniziale della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", la Regione concede per la durata della Fondazione gli immobili e le relative pertinenze di proprietà regionale, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4. La Regione finanzia le attività, le spese di gestione e le spese iniziali di costituzione della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" mediante l'erogazione di un contributo, il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta regionale, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio della Regione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è erogato in due rate:

a) la prima, entro la fine del mese di febbraio o entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, se posteriore;

b) la seconda, entro il 31 luglio.

6. La Regione può disporre con legge l'erogazione di contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali.

Art. 6

(Organi e funzioni)

1. Sono organi della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus":

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato scientifico;

d) il revisore dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui:

a) tre designati dalla Regione, nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);

b) due designati, di comune accordo, da eventuali soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione, successivamente alla sua costituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus".

4. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale e ad eventuali altri soggetti sostenitori una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. La Giunta regionale trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il comitato scientifico, composto da tre membri, di cui:

a) un esperto in discipline agrarie e ambientali;

b) un esperto in materia di politiche sociali;

c) un esperto in politiche del lavoro, con particolare riferimento al settore dell'inserimento di soggetti svantaggiati.

6. Al comitato scientifico è demandato il compito di produrre un programma di interventi e di sviluppo coerente con le finalità della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", di monitorarne i processi e di valutarne gli esiti.

7. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 8, i componenti degli organi della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

8. Il controllo contabile della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" è affidato a un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro. Il compenso è stabilito all'atto della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale.

Art. 7

(Bilancio, contabilità e controlli)

1. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus", nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.

3. Il consiglio di amministrazione approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, e il bilancio preventivo economico annuale (budget). Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

4. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" si dota di un regolamento di contabilità che stabilisce, in particolare:

a) la ripartizione delle competenze tra gli organi della medesima Fondazione preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica e finanziaria, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto;

b) la tipologia e le modalità dei sistemi di valutazione interna di cui al comma 2.

Art. 8

(Rapporti con la Regione)

1. I rapporti tra la Regione e la Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" sono disciplinati da apposite convenzioni, nelle quali sono specificate le condizioni di erogazione dei servizi da parte della medesima Fondazione, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2.

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. La concessione di cui all'articolo 5, comma 3, è rilasciata subordinatamente al compimento degli atti necessari all'istituzione della Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 400.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa, sia per il triennio 2010/2012 sia per il triennio 2011/2013, nel fondo regionale per le politiche sociali iscritto nell'area omogenea 1.8.1. (Fondo regionale per le politiche sociali) - unità previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.