Legge regionale 9 dicembre 2010, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 9 dicembre 2010, n. 39

Rifinanziamento, per l'anno 2010, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta).

(B.U. del 21 dicembre 2010, n. 52)

Art. 1

(Oggetto e finalitą)

1. La spesa per le finalitą di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta), relativamente alle iniziative di demolizione, acquisto o riconversione del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, gią determinata, per l'anno 2010, dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), in euro 1.500.000 č incrementata di ulteriori euro 1.500.000.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unitą previsionale di base 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio) e al suo finanziamento si provvede, per euro 110.000, mediante le risorse iscritte nell'unitą previsionale di base 1.11.3.10 (Interventi promozionali per l'industria) e, per euro 1.390.000, mediante le risorse iscritte nell'unitą previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.