Legge regionale 9 dicembre 2010, n. 38 - Testo storico

Legge regionale 9 dicembre 2010, n. 38

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), e determinazione di un ulteriore contributo a favore della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta per l'anno 2010.

(B.U. del 14 dicembre 2010, n. 51)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri e le modalitą per la concessione del contributo annuo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, secondo il sistema della quota capitaria ovvero in relazione diretta al numero di allievi della Fondazione.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 8/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/1992 č sostituito dal seguente:

"3. Il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, č erogato per ciascun anno solare in due rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, a saldo, entro il 31 agosto.".

Art. 3

(Contributo per l'anno 2010)

1. Al fine di concorrere al pagamento delle spese del personale docente della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta, il contributo annuo, relativo al 2010, di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 8/1992, gią determinato nell'allegato B della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), in euro 4.552.000, č incrementato di euro 1.069.595,31.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 č determinato in euro 1.069.595,31 per l'anno 2010 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unitą previsionale di base 1.6.1.10 (Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unitą previsionale di base 1.6.1.10.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.