Legge regionale 9 novembre 2010, n. 35 - Testo vigente

Legge regionale 9 novembre 2010, n. 35

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

(B.U. 16 novembre 2010, n. 47)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)

1. (1)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 34/2004)

1. (2)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 34/2004)

1. (3)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 34/2004)

1. (4)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 34/2004)

1. (5)

2. (6)

3. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 34/2004 č abrogato.

4. (7)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 34/2004)

1. (8)

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, il termine per la presentazione della stima previsionale dei costi di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 34/2004, come sostituito dall'articolo 6, č fissato al 20 dicembre 2010.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 č determinato complessivamente in annui euro 400.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unitą previsionale di base 1.8.1.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) nell'unitą previsionale di base 1.8.1.10 per annui euro 150.000 per il triennio 2010/2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);

b) nell'unitą previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'accantonamento previsto al punto F1 (Regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso per euro 250.000 per l'anno 2010;

c) nell'unitą previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'accantonamento previsto al punto G1 (Istituzione commissioni valanghe) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso per annui euro 250.000 per gli anni 2011 e 2012.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica il comma 11 dell'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(2) Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(3) Aggiunge il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(4) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(5) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(6) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(7) Modifica il comma 6 dell'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.