Legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 30 giugno 2010, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 20 luglio 2010, n. 30)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. (1)

2. (2)

Art. 2

(Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. (3)

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. (4)

2. (5)

3. (6)

4. (7)

5. (8)

6. (9)

7. (10)

8. (11)

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6)

1. (12)

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. (13)

2. (14)

3. (15)

4. (16)

5. (17)

6. (18)

7. (19)

8. (20)

9. (21)

10. (22)

11. (23)

12. (24)

13. (25)

14. (26)

15. (27)

16. (28)

Art. 6

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. (29)

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 1, lettera c), della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni e i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis, comma 1, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata di un elaborato planimetrico e di una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

3. (30)

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 10, commi 3 e 7, della l.r. 6/2001, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, e di cui all'articolo 15, comma 8, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I decreti di riconoscimento dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici adottati, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 6/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia il 31 ottobre 2010.

6. Per l'anno 2010, l'istanza di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15, della presente legge si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), già differito ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014. Nelle more dell'adeguamento, e comunque non oltre la predetta data, al titolare del complesso ricettivo all'aperto non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001;

b) l'articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

c) gli articoli 33, comma 2, e 38 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

d) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2009.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(2) Sostituisce l'art. 7bis della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(4) Sostituisce la rubrica dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(7) Inserisce il comma 2bis nell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 90ter della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(9) Inserisce l'art. 90quater nella L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(10) Inserisce l'art. 90quinquies nella L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(11) Inserisce l'art. 90sexies nella L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(12) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 15 marzo 2001, n. 6.

(13) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(14) Modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(15) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(16) Modifica il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(17) Modifica il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(18) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(19) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(20) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(21) Modifica il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(22) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(23) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(24) Sostituisce l'art. 14 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(25) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(26) Modifica il comma 5ter dell'art. 23 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(27) Sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(28) Inserisce il comma 4bis nell'art. 25 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(30) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. L'articolo 90bis, comma 2bis, della l.r. 11/1998, come inserito dall'articolo 3, comma 4, della presente legge, si applica anche alle unità immobiliari che siano già state oggetto di ampliamento avviato o concluso ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), o ai sensi dell'articolo 90bis, commi 1 e 2, della l.r. 11/1998, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)), e successivamente modificato dall'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).".