Legge regionale 23 giugno 1975, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 23 06 1975

Bollettino ufficiale 25 6 1975 n. 8

Fideiussione della Regione a favore dell’Ente ospedaliero regionale.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare intorno alla prestazione della fideiussione della Regione ad istituti di credito per garantire l’adempimento, da parte dell’Ente ospedaliero regionale di Aosta, delle obbligazioni derivanti dalla accensione di mutui per il finanziamento delle spese di ampliamento dell’Ospedale generale di Aosta.

La fideiussione può essere prestata fino all’importo di lire 500.000.000. Essa ha la durata di quindici anni, aventi la decorrenza prevista dal contratto di mutuo, ed ha carattere sussidiario a norma dell’articolo 1944 - secondo comma - del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La prestazione della fideiussione è subordinata:

a) alla presentazione alla Regione del progetto esecutivo delle opere;

b) alla presentazione alla Regione degli atti che approvano le condizioni del contratto di mutuo ed autorizzano le parti alla sua stipulazione;

c) all’impegno del mutuante a consegnare alla Regione una copia del contratto di mutuo ed a comunicare di volta in volta l’importo e la data di ogni somministrazione dei relativi fondi;

d) all’impegno del mutuatario a destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere progettate, ad iscrivere sui propri bilanci per la durata del mutuo l’importo delle rate annue di ammortamento, ed a provvedere al pagamento di tali rate alle rispettive scadenze;

e) all’impegno del tesoriere del mutuatario a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge;

f) all’adempimento delle altre condizioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2.

Art. 3

È fatto divieto di apportare modificazioni al progetto esecutivo, di cui all’articolo 2, senza la preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 4

La fideiussione è prestata dal Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, dall’Assessore regionale alle finanze, il quale provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione avvalendosi degli introiti corrispondenti ai proventi di cui all’articolo 32 - 6° comma - della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed in ogni altra forma consentita dalle norme in vigore.

Art. 5

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204; per gli esercizi futuri con le dotazioni dei corrispondenti capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.