Legge regionale 30 giugno 2010, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 30 giugno 2010, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

(B.U. 13 luglio 2010, n. 29)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"1bis. Gli enti di cui al comma 1 provvedono alla copertura economica dell'intero costo dei servizi organizzati e gestiti.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997, le parole: ", con preferenza per le società concessionarie dei relativi sub-bacini," sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 6)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolazione e l'organizzazione del sistema del trasporto pubblico locale nel territorio regionale;".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) l'indicazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità degli utenti, i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, e le modalità con cui devono essere erogati;".

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"c) l'individuazione delle tipologie e delle modalità di sviluppo dei servizi integrativi;".

4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997, le parole: "non superiori al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori al 4 per cento".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 24)

1. L'alinea del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, di concerto con le parti sociali, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, può concedere, con oneri a carico della Regione, la gratuità per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV o degli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale, come individuati dal piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6, e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:".

2. Il comma 5bis dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogato.

Art. 5

(Modificazione al titolo del capo V)

1. Il titolo del capo V della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: "SERVIZI INTEGRATIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 53)

1. L'articolo 53 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Definizione)

1. Al fine di soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai servizi minimi, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di persone, di migliorare le condizioni del traffico e di disincentivare l'uso del mezzo privato, la Regione, anche su iniziativa o proposta degli enti locali, in forma singola o associata, di aziende, di poli scolastici o di altri soggetti interessati, definisce, coordina e autorizza servizi di trasporto integrativi del trasporto pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione dei poli scolastici, possono partecipare, eventualmente anche in via totalitaria, al costo dei servizi di cui al presente capo con finalità di sostegno alla mobilità pubblica.

3. I servizi integrativi del trasporto pubblico sono distinti in:

a) servizi integrativi di linea;

b) servizi integrativi non di linea;

c) servizi integrativi a chiamata.

4. I servizi integrativi di linea e i servizi integrativi a chiamata, come definiti nel piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6, sono affidati con le procedure di cui all'articolo 10, nell'ambito delle concessioni di cui all'articolo 7.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 54)

1. La rubrica dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente: "Servizi integrativi di linea".

2. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997, le parole: "i nuovi servizi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi integrativi di linea".

4. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è abrogato.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 54bis)

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 29/1997, come modificato dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 54bis

(Tipologia di servizi integrativi di linea)

1. I servizi integrativi di linea, comunque rivolti alla totalità degli utenti, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) servizi specifici effettuati con autobus e creati per specifiche esigenze di mobilità di lavoratori e studenti;

b) servizi a spola effettuati con autobus che collegano con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, eventualmente conseguenti ad interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a tre mesi;

c) servizi occasionali effettuati con autobus e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, di durata comunque non superiore a tre mesi;

d) servizi di ski-bus effettuati con autobus all'interno di un comprensorio turistico e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci;

e) servizi in assuntoria effettuati con autovetture o con piccoli autobus, su percorsi e con orari prestabiliti, per soddisfare le esigenze di trasporto di scolari e studenti da luoghi disagiati di residenza al luogo di studio e viceversa;

f) servizi turistici effettuati con autobus all'interno di un comprensorio turistico per esigenze di mobilità turistica e per collegamenti con le aree circostanti, aventi carattere di stagionalità;

g) servizi sperimentali effettuati con autobus o con autovetture e finalizzati all'accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a dodici mesi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi di linea.".

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 54ter)

1. Dopo l'articolo 54bis della l.r. 29/1997, inserito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 54ter

(Definizione del corrispettivo)

1. Per i servizi integrativi di linea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può erogare un corrispettivo complessivo pari al massimo di quello chilometrico previsto dal contratto di servizio, maggiorabile fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 54bis, comma 1, lettera e), per i quali l'importo può essere superiore al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio.".

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 54quater)

1. Dopo l'articolo 54ter della l.r. 29/1997, inserito dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 54quater

(Partecipazione economica per i servizi di ski-bus e servizi in assuntoria)

1. I servizi di ski-bus e i servizi in assuntoria di cui all'articolo 54bis, comma 1, lettere d) ed e), possono essere richiesti dagli enti locali e da altri soggetti interessati mediante istanza alla struttura regionale competente in materia di trasporti, con l'impegno di coprire il 50 per cento del corrispettivo per l'espletamento del servizio proposto.

2. Le tariffe applicate agli utenti sono equiparate alle tariffe del servizio di linea.

3. Il corrispettivo per i servizi in assuntoria è determinato, nell'ambito delle procedure di gara di cui all'articolo 10, quale multiplo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario individuato.

4. Il transito degli autoveicoli relativi al servizio in assuntoria è autorizzato anche su strade non classificate come regionali o comunali ai sensi di legge, purché dichiarate agibili e con il consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.".

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 55bis)

1. Dopo l'articolo 55 della l.r. 29/1997, abrogato dall'articolo 16, è inserito il seguente:

"Art. 55bis

(Tipologia di servizi integrativi non di linea)

1. I servizi integrativi non di linea si suddividono in:

a) servizi per disabili;

b) servizi di taxi-bus;

c) servizi di car-sharing;

d) servizi di car-pool.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi non di linea.

3. I servizi integrativi non di linea sono assegnati a soggetti individuati sulla base della normativa comunitaria e statale vigente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri.".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 56)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, dopo la parola: "invalido" è inserita la seguente: "civile".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, dopo la parola: "invalido" è inserita la seguente: "civile".

3. Al comma 1bis dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, le parole: "di particolare gravità, anche derivanti da una temporanea condizione di" sono sostituite dalle seguenti: "di temporanea".

4. Il comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio medesimo.".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 59)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, anche sulla base delle richieste di enti locali o di altri soggetti interessati, le aree non incluse nel piano di bacino di traffico in cui sono attivabili servizi integrativi a chiamata.".

2. Il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"3. Le tariffe dei servizi integrativi a chiamata sono determinate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tariffe dei servizi di linea incrementabili in rapporto alla specificità e alla periodicità del servizio.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3bis. Per i servizi integrativi a chiamata il costo unitario orario è definito con deliberazione della Giunta regionale sulla base del corrispettivo unitario risultante dall'aggiudicazione al concessionario individuato per il sub-bacino territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di gara di cui all'articolo 10.".

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Sono definiti di taxi-bus i servizi convenzionati con la Regione, con enti locali e con altri soggetti interessati, finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano, suburbano, rurale o turistico in periodi temporali o aree territoriali non servite adeguatamente dal trasporto pubblico di linea.".

2. Il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'onere a carico della Regione nell'ambito di convenzioni stipulate da enti locali o da altri enti interessati con i titolari dei servizi di cui al comma 2. Il predetto onere non può comunque superare il 30 per cento del costo complessivo del servizio.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 63

(Servizi di car-pool)

1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro luogo, ottimizzando l'occupazione e l'impiego dell'automobile.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono i servizi di car-pool anche mediante apposite convenzioni con aziende operanti nel territorio regionale, definendo apposite misure di sostegno quali, in particolare, la riserva di aree gratuite di sosta e di parcheggio.".

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 55, 57, 58, 61 e 64 della l.r. 29/1997 sono abrogati.

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.