Legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

ISTITUZIONE DI TASSE DI CONCESSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.

Art. 1

Sono istituite, a decorrere dal corrente anno 1973 ed in relazione all’articolo 2 lettera a) della legge 6- 12- 1971 n. 1065, le seguenti tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta à sensi delle norme approvate con legge regionale 10 maggio 1952 n. 2:

Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)

Tassa L. 5.500

Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa L. 3.000

Licenza di pesca di categoria C (pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)

Tassa di L. 1.700

Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)

Tassa L. 1.500

Art. 2

I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.

Art. 3

Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d’Aosta.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.