Legge regionale 21 luglio 1980, n. 29 - Testo vigente

Legge regionale 21 luglio 1980, n. 29

Contrazione di un mutuo passivo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4.

(B.U. 12 settembre 1980, n. 8).

Art. 1.

Il mutuo passivo di Lire 3 miliardi autorizzato, per l'anno 1978, dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4 č contratto con l'INAIL - Servizio Investimento - alle seguenti condizioni:

- tasso di interesse del 13%;

- periodo d'ammortamento di anni 20 sulla base di 20 annualitą posticipate costanti di L. 427.061.320 a decorrere dal primo gennaio 1981;

Art. 2.

La Giunta regionale č autorizzata ad iscrivere a bilancio l'onere derivante dal precedente articolo 1 per la durata di anni 20 a decorrere dall'anno 1981. All'onere derivante alla Regione per l'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti gią iscritti a bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1978, n. 4.

Art. 3.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.