Legge regionale 17 maggio 2010, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 17 maggio 2010, n. 15

Interventi regionali per il recupero e la riqualificazione del poligono di tiro militare di Clou-Neuf.

(B.U. 1 giugno 2010, n. 23)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi regionali finalizzati al recupero e alla riqualificazione del poligono di tiro militare, sito in località Clou-Neuf nei Comuni di Aosta e di Sarre, da destinare al personale militare e ad altri soggetti non appartenenti alle Forze armate a scopo di addestramento, nonché per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

Art. 2

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede con propri fondi alla progettazione e all'esecuzione degli interventi funzionali al recupero e alla riqualificazione del poligono militare di Clou-Neuf, secondo quanto stabilito nell'accordo di programma di cui al comma 3.

2. Gli interventi possono ricomprendere anche quelli necessari all'apprestamento di un impianto provvisorio destinato allo svolgimento dell'attività di tiro, ad uso del personale militare e degli altri soggetti autorizzati, durante il periodo di esecuzione dei lavori di recupero e di riqualificazione dell'impianto esistente.

3. Gli interventi sono attuati sulla base di un accordo di programma tra la Regione, il Ministero della difesa e le altre amministrazioni interessate. L'accordo di programma definisce, in particolare:

a) la tipologia e le caratteristiche degli interventi da realizzare;

b) l'onere a carico della Regione;

c) il mantenimento in proprietà del demanio militare delle opere e di quanto realizzato in applicazione della presente legge;

d) l'obbligo di garantire l'utilizzo dell'impianto a favore di soggetti non appartenenti alle Forze armate, a scopo di addestramento o per lo svolgimento di attività sportive o ricreative;

e) i criteri e le modalità di utilizzo dell'impianto, tenuto conto di quanto previsto alla lettera d);

f) le modalità di monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dall'accordo medesimo;

g) le modalità di gestione dell'impianto;

h) l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto provvisorio di cui al comma 2 e le relative modalità di utilizzo, da parte del personale militare e degli altri soggetti autorizzati.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.800.000, di cui euro 400.000 per l'anno 2010, euro 350.000 per l'anno 2011, euro 1.000.000 per l'anno 2012, euro 2.700.000 per l'anno 2013 e euro 350.000 per l'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.7.5.20 (Interventi di edilizia sportiva).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) per euro 400.000 per l'anno 2010 nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (fondo globale di parte corrente) a valere sull'accantonamento previsto al punto E 2 (riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso;

b) per euro 350.000 per l'anno 2011 ed euro 1.000.000 per l'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 5 (bonifica e reinfrastrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.