Legge regionale 16 giugno 1978, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 16 giugno 1978, n. 28

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore della Cooperativa agricola forza e luce srl, avente sede in comune di Gignod.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 7).

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Cooperativa agricola forza e luce srl, in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/ 2604 in data primo settembre 1974, fino alla concorrenza massima di lire 1.300.000.000 per la stipulazione di mutuo integrativo di lire 1.090.000.000 da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una Centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio del comprensorio della Cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno, da parte della Cooperativa, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all'impegno, da parte della Cooperativa, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino - secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 e del DM 21 dicembre 1968;

- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla Cooperativa.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino - previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso, della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.