Legge regionale 6 agosto 1974, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 06 08 1974

Bollettino ufficiale 9 9 1974 n. 8

Provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare e per l’acquisto o costruzione di fabbricati destinati a servizi di interesse pubblico.

Art. 1

Per la ripresa dell’industria edilizia è autorizzata per l’anno 1974 la spesa complessiva di Lire 800.000.000 (ottocentomilioni) da destinare:

a) alla acquisizione di terreni e fabbricati e alla costruzione su aree di proprietà regionale site nei comuni della Valle d’Aosta di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi;

b) alla concessione ai comuni e all’Istituto autonomo case popolari della Valle d’Aosta di contributi per la realizzazione delle finalità indicate alla precedente lettera a) e per l’acquisto o costruzione di fabbricati da destinare a servizi di interesse pubblico.

Art. 2

La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all’articolo precedente sarà approvata dalla Giunta regionale di intesa con le Amministrazioni comunali interessate.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l’acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione dei predetti fabbricati e per l’approvazione ed il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale Istituto autonomo per le case popolari - mediante apposite convenzioni - l’approvazione e l’espletamento, per conto della Regione, degli atti relativi alla progettazione e all’appalto delle opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonché alla gestione e manutenzione dei fabbricati suddetti.

Art. 3

I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in locazione a prezzi che consentano l’ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.

Le spese di acquisizione delle aree saranno conteggiate per la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 10 percento del prezzo del canone stesso.

Gli alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi stabiliti dal Consiglio regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico -sanitarie o urbanistiche.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità necessarie per l’esecuzione della presente legge.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 220 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 220 " Spese per costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e di fabbricati destinati a servizi di pubblico interesse " L. 800.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) " L. 800.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.