Legge regionale 9 maggio 1977, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 09 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Modificazioni delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Art. 1

La tabella organica, di cui agli allegati A e B alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai posti del Centro Meccanografico č modificata come segue:

Centro Meccanografico

Per la qualifica di Capo Centro coordinatore, carriera di concetto, gruppo B, sono previsti posti 1; //

per la qualifica di Programmatori, carriera di concetto, gruppo B, sono previsti posti 3; //

per la qualifica di Coadiutori, gruppo C, sono previsti posti 6.

La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, ad un Programmatore la qualifica

di Capo Centro Coordinatore con il compito di coordinare l’attivitą del personale assegnato al Centro Meccanografico dell’Assessorato alle Finanze.

Il sedicesimo e il diciassettesimo alinea dell’articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

" 16) diploma di Ragioniere: Ragioniere Economo - Ragioniere

17) diploma di scuola media superiore: Segretario - Archivista Capo - Ispettore dell’Ufficio

Turismo - Programmatore Catalogatore - Animatore - Assistente di biblioteca ".

Art. 2

L’articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, č sostituito dal seguente:

" Nel caso di avanzamento in seguito a concorso o per effetto di promozione oppure di sistemazione disposta in via straordinaria, l’anzianitą di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della stessa carriera č riconosciuta nella misura dell’80 percento, a decorrere dal primo gennaio 1976 o dalla data della successiva nomina, promozione o sistemazione straordinaria, agli effetti della determinazione del trattamento economico nella nuova qualifica e del successivo sviluppo della carriera a ruolo aperto; l’anzianitą di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente č riconosciuta nella misura del 50 percento.

Per anzianitą di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza si intende l’anzianitą riconosciuta utile ai fini economici, con esclusione dei soli benefici la cui valutazione č limitata per espressa disposizione di legge.

Nei casi di fusione di gradi per anzianitą nella qualifica di provenienza si intende l’intera anzianitą di ruolo maturata complessivamente nei gradi soppressi.

Al personale nominato, promosso o sistemato in via straordinaria a posti di gruppo o di carriera superiori, al quale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, competerebbe nella nuova qualifica, al primo gennaio 1976 o alla data del successivo avanzamento, uno stipendio o salario di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se la nomina, promozione o sistemazione straordinaria non fossero avvenute, č attribuita, dalla predetta data, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza. In tale caso l’anzianitą utile ai fini dell’attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerą dal primo gennaio 1976 o dalla data del successivo avanzamento.

Le valutazioni previste dal presente articolo assorbono ogni altro riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente gią attribuite ".

Art. 3

Con decorrenza dal primo gennaio 1976, il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, č modificato come segue:

" Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi della carriera superiore, il servizio non di ruolo č valutato nella misura del 40 percento ".

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000, graverą sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti del personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Per il finanziamento della spesa di Lire 8 milioni sono apportate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977:

A) Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 8.000.000

B) Variazioni in aumento:

Cap. 80 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio L. 300.000

Cap. 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria Particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta L. 1.600.000

Cap. 465 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione L. 2.000.000

Cap. 2940 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell’Agricoltura L. 700.000

Cap. 4635 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 500.000

Cap. 4960 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 1.000.000

Cap. 4975 - Stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade L. 400.000

Cap. 7670 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio L. 900.000

Cap. 8930 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Monumenti, Antichitą e Belle Arti L. 200.000

Cap. 9100 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo L. 400.000

Art. 5

La spesa a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute in applicazione della presente legge per il periodo dal primo gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, prevista in complessive lire 8.000.000, sarą finanziata con imputazione all’apposito capitolo 540 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire 8.000.000 mediante prelievo della somma stessa dal capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio preventivo per l’anno 1977 (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E ").

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.