Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2

Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

(B.O. 2 febbraio 2010, n. 5)

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali. Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.

2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle relative garanzie.

3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla Società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Società finanziaria, nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche);

b) 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);

c) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).

2. L'onere di cui al comma 1 è determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui è stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione.

3. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui.

4. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell'operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a ciò autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997.

6. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del comma 1 può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

(Interventi inerenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta. Leggi regionali 27 novembre 1990, n. 75, e 1/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3ter della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

2. Al comma 2 dell'articolo 3ter della l.r. 75/1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: "2 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento;";

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"cbis) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento.".

3. Al comma 2 dell'articolo 3quater della l.r. 75/1990 le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

4. Alla rubrica del capo III della l.r. 75/1990 le parole "fra gli industriali" sono soppresse.

5. L'articolo 6 della l.r. 75/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali)

1. La Regione interviene finanziariamente abbattendo i tassi di interesse praticati per operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring) effettuate dalle imprese aderenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione. L'intervento è effettuato per il tramite dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta.".

6. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) concessione o integrazione di garanzie fideiussorie a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi;".

7. Le risorse, pari ad euro 4.184.944,46, già erogate dalla Regione ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta e non destinate alle imprese aderenti ai predetti Consorzi a titolo di contributo in conto interessi, sono utilizzate per incrementare le disponibilità già esistenti nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009.

8. Per l'anno 2010, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di euro 50.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

9. Per l'anno 2010, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di euro 1.000.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso il Consorzio Valfidi.

10. In caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, i fondi rischi presso di essi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009, comprensivi degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere devoluti integralmente alla Regione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della l.r. 1/2009, gli interventi a valere sui fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della medesima l.r. 1/2009 sono concedibili alle imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") o in tutti gli altri casi, e fino al 31 dicembre 2010, quali aiuti di importo limitato subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

12. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 75/1990, come sostituito dal comma 5, sono concedibili, fino al 31 dicembre 2010 nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, e autorizzato con decisione n. 2009/4277/CE della Commissione del 28 maggio 2009.

13. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti)

1. Per l'anno 2010, sono prorogati gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste.

2. Per l'anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l'annualità 2009. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

(Interventi a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

2. Possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro, gli imprenditori e i soggetti esercenti una professione, ancorché senza lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 6

(Diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti. Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), relativo alla corresponsione del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è prorogato, per le concessioni perpetue, al 31 marzo 2011 e, per le concessioni in scadenza negli anni 2009 e 2010, di un anno a far data dal loro rinnovo.

Art. 7

(Aiuti di importo limitato per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli)

1. Fino al 31 dicembre 2010, è autorizzata la concessione di aiuti di importo limitato per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzioni anti-crisi), le parole: "svolgono esclusivamente attività di trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono attività di trasformazione esclusivamente".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della l.r. 25/2009.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, comma 1, è determinato in euro 3.150.000 per l'anno 2010 e in annui euro 600.000 a decorrere dal 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nell'UPB 01.08.02.11 (Altri interventi di assistenza sociale) e nell'UPB 01.11.01.20 (Interventi per favorire l'accesso al credito).

3. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 3 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per euro 1.650.000 per l'anno 2010 e per annui euro 600.000 per gli anni 2011 e 2012.

4. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 01.08.01.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali) per euro 1.500.000 per l'anno 2010.

5. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno 2009, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, è determinata in euro 4.184.944,46 e trova copertura in sede di assestamento del bilancio 2010, mediante riduzione di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 applicato.

6. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, stimato per il triennio 2010/2012 in complessivi euro 700.000, è finanziato a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

7. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2010 mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.