Regolamento regionale 23 dicembre 2009, n. 3 - Testo vigente

Regolamento regionale 23 dicembre 2009, n. 3

Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile della Regione Valle d'Aosta.

(B.O. 2 febbraio 2010, n. 5)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Competenze

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3 - Patente di servizio

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Rilascio della patente di servizio

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE

Art. 6 - Patente di servizio

Art. 7 - Rilascio della patente di servizio

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 8 - Patente di servizio

Art. 9 - Rilascio della patente di servizio

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Rilascio della patente di servizio

Art. 11 - Corsi di formazione e di aggiornamento

Art. 12 - Esami di idoneità

Art. 13 - Commissione esaminatrice

Art. 14 - Albo

Art. 15 - Accertamento dei requisiti fisici e psichici

Art. 16 - Elenco dei conducenti

Art. 17 - Autorizzazioni temporanee speciali

Art. 18 - Validità e rinnovo della patente di servizio

Art. 19 - Sospensione della patente di servizio

Art. 20 - Revoca e declassamento della patente di servizio

Art. 21 - Immatricolazione

Art. 22 - Registro dei veicoli

Art. 23 - Verifiche periodiche

Art. 24 - Targhe

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 - Disposizioni transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione degli articoli 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione:

a) al Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale;

c) alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Regione, limitatamente, con riguardo a quest'ultime, ai veicoli individuati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.

Art. 2

(Competenze)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/2007, la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile assicura il raccordo e il coordinamento tra le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, svolgendo le relative funzioni amministrative e tecniche, come definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni resta assicurato dalle strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna limitatamente agli ambiti di competenza.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3

(Patente di servizio)

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate, e di macchine operatrici di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di terza categoria;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie e di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di seconda categoria.

2. La patente di servizio relativa alle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 Kilowatt (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e in acque interne;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri, con motori entro o fuori bordo di potenza massima complessiva non superiore a 900 Kilowatt, con un massimo di 450 Kilowatt per ciascun asse, entro le dodici miglia dalla costa e in acque interne.

3. Previa intesa tra la Regione e gli organi dello Stato competenti per i servizi antincendi o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la patente di servizio di cui ai commi 1 e 2 abilita, nel rispetto delle predette intese, alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) rimorchi leggeri: i rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate;

b) natanti a motore: le unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50;

c) imbarcazioni a motore: le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50;

d) mezzi nautici speciali: ogni unità galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni quali, ad esempio, gli anfibi, gli hovercraft e le moto d'acqua;

e) mezzi anfibi: i fuoristrada completamente chiusi sul fondo, omologati per la circolazione stradale e dotati di elica, pump-jet o altro propulsore che li renda in grado di muoversi sull'acqua.

Art. 5

(Rilascio della patente di servizio)

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai dirigenti preposti alle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica e al personale volontario operativo e di supporto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure siano in possesso di patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

a) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

b) patente di guida ordinaria di categoria B ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima e quarta categoria;

c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di prima e seconda categoria;

d) patente di guida ordinaria di categoria C ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e quarta categoria;

e) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e terza categoria;

f) patente di guida ordinaria di categoria D ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda, terza e quarta categoria;

g) patente nautica ordinaria per il comando e la condotta di unità da diporto entro dodici miglia dalla costa, corrispondente alla patente nautica di servizio di seconda categoria.

2. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in possesso di una delle patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente.

3. Il superamento del corso di formazione di cui al comma 2 non è richiesto per la guida dei veicoli:

a) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il personale in possesso di patente di servizio di seconda, terza e quarta categoria;

b) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il personale in possesso di patente di servizio di terza e quarta categoria;

c) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il personale in possesso di patente di servizio di quarta categoria.

4. E' inoltre richiesto, oltre al possesso della patente nautica di servizio, il superamento di un apposito corso di formazione, il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente, per la conduzione di:

a) mezzi anfibi, hovercraft, moto d'acqua e altri mezzi speciali;

b) imbarcazioni con caratteristiche tecnico strutturali e di motorizzazione, in grado di raggiungere velocità superiori a 40 nodi in condizioni di pieno carico.

5. La patente di servizio di prima categoria può essere inoltre rilasciata per esigenze di servizio al personale professionista appartenente all'area amministrativo-contabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al personale volontario onorario del medesimo Corpo, titolari di patente di guida ordinaria.

6. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in possesso di patente di servizio è abilitato alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le modalità e le limitazioni previste presso gli enti di appartenenza.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE

Art. 6

(Patente di servizio)

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo forestale, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1.300 chilogrammi;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, e di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporta una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli, esclusi quelli appartenenti alla quarta categoria, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli appartenenti alle categorie seconda, terza e quarta quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle predette categorie, di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli della quarta categoria. La patente di servizio di quinta categoria rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abilita alla guida di autoveicoli appartenenti alla seconda categoria per la quale il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientri in quelli ammessi per la medesima categoria;

f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali, in particolare, motoslitte, quad con cingoli e tutti i veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) d) ed e), limitatamente al veicolo indicato sulla patente medesima.

Art. 7

(Rilascio della patente di servizio)

1. La patente di servizio può essere rilasciata al personale del Corpo forestale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria;

c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria;

d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria;

e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria.

2. La patente di servizio di sesta categoria può essere rilasciata previa partecipazione, con esito positivo, ad apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

3. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui al comma 1 deve inoltre frequentare un corso di formazione sulla guida in fuoristrada e sull'utilizzo degli apparati operativi installati sui veicoli, il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

4. La patente di servizio può inoltre essere rilasciata al seguente personale del Corpo forestale:

a) personale in servizio presso il nucleo antincendio boschivo;

b) personale in servizio presso l'officina del Corpo forestale, limitatamente per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo medesimo che necessitano di riparazioni o manutenzioni;

c) personale che svolge attività amministrativo-contabile, limitatamente per la guida dei veicoli indicati sulla patente medesima.

5. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo forestale di cui ai commi 1 e 4, lettera a), in possesso della patente di servizio, deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 8

(Patente di servizio)

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1300 chilogrammi;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di quarta categoria;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella seconda, terza e quarta categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie, nonché di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di quarta categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria;

f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali motoslitte, motocarrelli, macchine operatrici, macchine agricole, sistemi di sollevamento e tutti quei veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), limitatamente al veicolo indicato.

Art. 9

(Rilascio della patente di servizio)

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai dirigenti e al personale della struttura regionale competente in materia di protezione civile e agli organi, ai dirigenti e al personale delle strutture regionali che svolgono funzioni o attività di protezione civile che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che siano in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria;

c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria;

d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria;

e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria.

2. La patente di servizio può essere inoltre rilasciata, nei limiti quantitativi stabiliti con provvedimento del dirigente competente, al personale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di cui al comma 1.

3. La patente di servizio di sesta categoria può essere rilasciata previa partecipazione ad apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente.

4. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui ai commi 1 e 2, già in possesso della patente di guida ordinaria, deve in ogni caso superare una prova pratica di guida valutata da un istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 14.

5. La patente di servizio abilita alla guida relativa ai servizi di emergenza solo nel caso in cui il titolare abbia superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato dal dirigente competente. In tali casi, il veicolo deve essere dotato di dispositivi permanenti o movibili di segnalazione acustica e visiva di colore blu.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10

(Rilascio della patente di servizio)

1. La domanda per il rilascio della patente di servizio deve essere presentata alla struttura regionale competente corredata della seguente documentazione:

a) copia della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria in corso di validità;

b) una fotografia in formato tessera del richiedente;

c) certificato medico rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida ordinaria o patente nautica ordinaria.

Art. 11

(Corsi di formazione e di aggiornamento)

1. Al fine del rilascio della patente di servizio, gli interessati che non siano in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria devono frequentare un corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente e superare il relativo esame di idoneità finale.

2. Tutti i corsi di formazione di cui al presente regolamento regionale sono tenuti da insegnanti e da istruttori, rispettivamente per la parte teorica e la parte pratica, nominati dal dirigente competente tra gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14.

3. Per l'insegnamento di specifiche materie il dirigente competente può individuare formatori non iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

4. Gli insegnanti e gli istruttori di cui al comma 2 svolgono inoltre i corsi di abilitazione per nuovi istruttori e insegnanti.

5. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta scuola guida ai sensi degli articoli 122, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

6. Durante le esercitazioni pratiche di guida, gli interessati sono autorizzati a condurre veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purché siano muniti di attestato di iscrizione al corso di formazione e le esercitazioni siano effettuate con un istruttore o con personale in possesso di patente di servizio della corrispondente categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

7. Al fine di garantire un'effettiva preparazione dei soggetti titolari di patenti di servizio, degli insegnanti e degli istruttori, ciascun dirigente competente può stabilire, con proprio provvedimento, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e definire le relative modalità di svolgimento.

8. Il dirigente competente favorisce la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altre strutture regionali, limitatamente ai posti disponibili e compatibilmente con i programmi proposti.

Art. 12

(Esami di idoneità)

1. Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi coloro che hanno frequentato le lezioni teoriche e che hanno effettuato le ore di guida previste nel programma del corso di formazione.

2. L'esame di idoneità consiste in:

a) una prova teorica;

b) una prova pratica di guida del veicolo o dell'imbarcazione appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire. I veicoli impiegati in tale prova possono non essere dotati del doppio comando;

c) una prova pratica di utilizzo delle apparecchiature e delle installazioni fisse posizionate sui veicoli o sulle imbarcazioni appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 2, i voti sono espressi in decimi. Il candidato consegue l'idoneità alla guida qualora riporti una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e, per ciascuna prova, una votazione non inferiore a sei decimi.

4. I candidati che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati non idonei alla guida e possono ripetere le prove se sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data del precedente esame.

5. Il dirigente competente rilascia ai soggetti idonei la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni appartenenti alla corrispondente categoria.

6. Qualora la prova di cui al comma 2, lettera a), si svolga in forma scritta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento).

Art. 13

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio è nominata con provvedimento del dirigente competente ed è composta:

a) dal dirigente competente, o suo sostituto, che la presiede;

b) da almeno due istruttori o insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 14

(Albo)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile è istituito l'albo degli insegnanti e degli istruttori di guida abilitati alla formazione teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di servizio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'iscrizione, le modalità di articolazione e di aggiornamento dell'albo e ogni altro aspetto inerente alle modalità di tenuta del medesimo.

3. Fino all'istituzione dell'albo di cui al comma 1, le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi:

a) di istruttori e di insegnanti abilitati dalle medesime strutture;

b) di insegnanti e di istruttori di scuola guida;

c) di istruttori militari di guida;

d) di formatori di guida della Croce Rossa Italiana;

e) di istruttori di guida fuori strada;

f) di formatori individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

Art. 15

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

1. Il rilascio della patente di servizio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della corrispondente patente di guida ordinaria e nautica ordinaria, risultante dalla certificazione di cui all'articolo 119 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica di diporto).

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di corrispondente patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, in corso di validità.

3. Qualora circostanze oggettive facciano presumere un peggioramento della condizione fisica o psichica del titolare della patente di servizio, il dirigente competente può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti medico-legali.

Art. 16

(Elenco dei conducenti)

1. Presso ciascuna struttura regionale competente è istituito l'elenco dei soggetti in possesso della patente di servizio.

2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, sono riportate le seguenti informazioni:

a) il numero della patente e la data di rilascio;

b) il tipo di abilitazione cui la patente si riferisce;

c) l'indicazione del rilascio della patente tramite esame di idoneità o mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria;

d) le prescrizioni tecniche, le limitazioni e le restrizioni alla guida;

e) le conferme di validità della patente a seguito di rinnovo;

f) i sinistri verificatisi nel corso di validità della patente nonché le sospensioni, le revoche e le revisioni della medesima.

Art. 17

(Autorizzazioni temporanee speciali)

1. Il dirigente competente può, in caso di motivata necessità, rilasciare speciali autorizzazioni temporanee nominative alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione alla struttura regionale di competenza a soggetti titolari di patente di guida ordinaria, nel rispetto delle corrispondenze di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1. Lo stesso dirigente provvede inoltre alla sospensione e alla revoca delle predette autorizzazioni ai sensi degli articoli 19 e 20.

2. Presso ciascuna struttura regionale competente è istituito l'elenco dei soggetti in possesso delle autorizzazioni di cui al comma 1.

Art. 18

(Validità e rinnovo della patente di servizio)

1. La patente di servizio ha la stessa validità della corrispondente patente di guida ordinaria.

2. La patente di servizio di sesta categoria ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio.

3. Ai fini del rinnovo della patente di servizio, l'interessato deve presentare alla struttura regionale competente una copia della patente di guida ordinaria rinnovata oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della medesima. Il titolare della sola patente di servizio deve presentare il certificato medico richiesto per il rinnovo della corrispondente patente di guida ordinaria. La conferma di validità della patente di servizio è comprovata mediante l'emissione di un nuovo documento aggiornato.

4. Ai fini del rinnovo della patente di servizio di sesta categoria, l'interessato deve superare una prova pratica di guida o di utilizzo del mezzo.

5. Il titolare della patente di servizio deve comunicare senza ritardo al dirigente competente ogni modificazione intervenuta sulla patente di guida ordinaria.

6. La patente di servizio consente la guida all'estero solo se il titolare è in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria.

Art. 19

(Sospensione della patente di servizio)

1. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio, su iniziativa o segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare della medesima, in servizio di emergenza, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli per gravi infrazioni al d.lgs. 285/1992. In tali casi, il periodo di sospensione della patente di servizio non può superare la durata massima di un anno.

2. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle disposizioni di cui al titolo V del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992, per il periodo ivi stabilito.

3. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio, per il corrispondente periodo, ogni qualvolta è sospesa la patente di guida ordinaria, ai sensi dell'articolo 129 del d.lgs. 285/1992, o la patente nautica ordinaria, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 146/2008. A tal fine, il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente l'avvenuta sospensione della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria al dirigente competente, indicando gli estremi del relativo provvedimento.

4. Il dirigente competente può disporre, inoltre, la sospensione della patente di servizio in caso di sospensione dal servizio del titolare o di perdita temporanea dei prescritti requisiti fisici e psichici.

5. La sospensione della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la custodia.

6. Decorso il periodo di sospensione, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto agli accertamenti tecnici, fisici o psichici disposti dal dirigente competente.

Art. 20

(Revoca e declassamento della patente di servizio)

1. Il dirigente competente dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare della medesima cessi dal servizio attivo, non faccia più parte di un'associazione di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), oppure quando vengano meno, con carattere permanente, i prescritti requisiti fisici e psichici.

2. Il dirigente competente dispone, inoltre, la revoca della patente di servizio qualora al titolare della patente di servizio sia stata revocata la patente di guida ordinaria ai sensi dell'articolo 130bis del d.lgs. 285/1992.

3. Nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, la patente di servizio può essere revocata. In tal caso, la nuova patente di servizio può essere rilasciata decorsi almeno due anni dall'adozione del provvedimento di revoca e il dirigente competente può disporre accertamenti tecnici, fisici o psichici, anche nel caso in cui la nuova patente di servizio è richiesta mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria.

4. La revoca della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la distruzione.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato può acquisire una nuova patente, a condizione che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

6. Il dirigente competente può rilasciare al titolare di patente di servizio che non sia più in possesso dei requisiti fisici o psichici richiesti una patente di categoria inferiore, a condizione che sussistano i requisiti fisici e psichici richiesti per quella categoria.

7. Il titolare di patente di servizio deve comunicare immediatamente al dirigente competente l'eventuale declassamento della propria patente di guida ordinaria.

Art. 21

(Immatricolazione)

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal dirigente competente a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1, del d.lgs. 285/1992;

b) certificato d'origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito o trasformato da costruttore diverso dal costruttore dell'autotelaio originale;

c) copia dell'atto di omologazione completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo, conforme ai modelli rilasciati dall'ufficio competente per l'omologazione dei veicoli con targa civile;

d) dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala e di autogru;

e) copia del certificato di proprietà o del contratto di compravendita registrato o di comodato.

2. Per l'immatricolazione dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco è richiesta, inoltre, la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo recante l'indicazione del genere, della marca e del tipo di veicolo ed attestante il rispetto della normativa vigente in materia di circolazione su strada. Il certificato deve indicare, inoltre, l'esito della prova tecnico-funzionale del mezzo e dell'attrezzatura in installazione fissa eventualmente presente che deve essere effettuata, prima dell'immatricolazione dei veicoli, da tecnici individuati dal dirigente competente;

b) copia del foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo.

3. Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta deve essere corredata delle copie della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

4. Nel caso di veicolo speciale non del tutto conforme alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il documento di cui al comma 1, lettera a), può essere sostituito da un certificato di approvazione redatto sulla base delle verifiche e delle prove effettuate da un ente certificatore operante in ambito comunitario.

5. Per particolari esigenze di servizio è ammessa la doppia immatricolazione dei veicoli sia presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), sia presso il registro dei veicoli di cui all'articolo 22, con la possibilità dell'uso delle relative targhe di riconoscimento accompagnate dai documenti di immatricolazione.

6. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed d), sono conservati presso la struttura regionale competente e sono resi disponibili qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

7. Il dirigente competente può richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti o di documenti sostitutivi, in relazione alla specificità dei veicoli da immatricolare.

8. Il dirigente competente, verificata la completezza e la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati la carta di circolazione conforme ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale, attribuendo la relativa targa.

Art. 22

(Registro dei veicoli)

1. Ciascuna struttura regionale competente cura la tenuta del registro dei veicoli e delle imbarcazioni di propria competenza.

2. Il registro dei veicoli riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione e il titolo che attesta la disponibilità del veicolo.

3. Ciascuna struttura regionale competente cura inoltre la tenuta del registro dei veicoli storici di propria competenza immatricolati da oltre trent'anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a visita periodica e per la circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente competente.

4. I veicoli e le imbarcazioni di servizio dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente competente possono essere utilizzati, prima della loro distruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), per le esercitazioni e le simulazioni.

Art. 23

(Verifiche periodiche)

1. Il dirigente competente provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli di servizio, con la seguente periodicità:

a) ogni anno dalla data della prima immatricolazione per i veicoli di peso totale superiore a 3,5 tonnellate, per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso il conducente, e per i veicoli trasportanti infermi;

b) ogni quattro anni dalla data della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, per i veicoli di peso totale fino a 3,5 tonnellate.

2. Per le verifiche periodiche di idoneità, il dirigente competente può avvalersi di personale tecnico dell'Amministrazione regionale, di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni o di officine abilitate alle revisioni. Di ogni veicolo verificato deve essere redatto verbale di idoneità.

Art. 24

(Targhe)

1. Le targhe dei veicoli di servizio, ivi comprese le targhe di prova, sono conformi ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. A seguito delle necessarie annotazioni sul registro dei veicoli, ciascuna targa può essere successivamente attribuita a veicoli diversi.

3. Nel caso di rimorchi a traino di un veicolo inserito nel registro dei veicoli di cui all'articolo 22, non è richiesta l'apposizione della targa ripetitrice.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei modelli delle patenti di servizio, delle targhe dei veicoli di servizio e dei documenti di cui all'articolo 21, comma 8, restano validi i modelli in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le patenti di servizio già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Corpo forestale e dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile conservano validità fino alla loro scadenza naturale.

3. Le patenti di servizio ministeriali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli appartenenti al Corpo valdostano dei vigili del fuoco conservano validità fino al rilascio delle patenti di servizio in conformità al presente regolamento.

4. Ai titolari della patente di servizio che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano effettuato la guida relativa ai servizi di emergenza per un periodo non inferiore a sei mesi, attestato dal dirigente competente, non è richiesto il superamento dei corsi di formazione di cui agli articoli 5, comma 2, 7, comma 5, e 9, comma 5.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco per la guida dei veicoli della stessa tipologia di quelli già in uso, da indicare sulla patente di servizio, rilasciata in conformità al presente regolamento, alla voce restrizioni.