Legge regionale 23 aprile 1979, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 23 04 1979

Bollettino ufficiale 14 5 1979 n. 18

Rifinanziamento, con integrazioni, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili.

Art. 1

La legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente " Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili " č rifinanziata per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di lire 500 milioni, ripartito per lire 150 milioni in spese correnti e per lire 350 milioni in spese in conto capitale.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 150 milioni sul capitolo 8085 e per lire 350 milioni sul capitolo 8810 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1980 e seguenti ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci per l'anno 1979 e seguenti, la spesa annua complessiva di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 1 potrą essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessitą inerenti l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

- quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 19 dell'allegato E del bilancio medesimo);

- quanto a lire 350 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 18 dell'allegato F del bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, č esteso anche ai contributi in spese in conto capitale di cui al successivo articolo 15.

Art. 4

(Norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1979, gli enti che intendono promuovere l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1978, n. 47 e renderli operanti nel corso di detto anno, possono rivolgere domanda di finanziamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge medesima, entro la data del 31 maggio 1979.

Al fine di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 17 della legge regionale sopracitata č stabilito, per il 1979, al 15 luglio. Il piano di riparto dei contributi approvato dal Consiglio regionale entro tale data ha effetto per l'anno 1979.

L'importo dei contributi della Regione per spese di gestione sarą commisurato in rapporto ai mesi di effettiva operativitą degli istituendi servizi.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento Spese correnti - Allegato E) L. 150.000.000

b) Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 350.000.000

Totale 500.000.000

Variazioni in aumento:

a) Cap. 8085 - Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane (leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e 23 aprile 1979, n. 26) L. 150.000.000

b) Cap. 8810 - Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane (leggi regionali 20 giugno 1978 n. 47 e 23 aprile 1979 n. 26) L. 350.000.000

Totale L. 500.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.