Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 51 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 51

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e di altre disposizioni concernenti contingenti annui di prodotti energetici.

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52)

Art. 1

(Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e di altre disposizioni)

1. La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), č abrogata.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) la legge regionale 2 agosto 1999, n. 21;

b) la legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37;

c) l'articolo 25 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;

d) l'articolo 65 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Art. 2

(Abrogazione di disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale):

a) l'articolo 3;

b) i titoli II, III, V e VIII;

c) il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 21;

d) l'articolo 23;

e) il quinto e sesto comma dell'articolo 31.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) il regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2;

b) il regolamento regionale 15 febbraio 1988, n. 3;

c) il regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 2;

d) il regolamento regionale 17 maggio 1993, n. 1;

e) il regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3;

f) il regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1;

g) il regolamento regionale 18 dicembre 1995, n. 9.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La minore entrata sul capitolo 00400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, č determinata in euro 1.900.000 per l'anno 2010 e 2.000.000 per l'anno 2011.

2. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta);

b) per l'anno 2011 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della Legge 26 novembre 1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano a trovare applicazione per i procedimenti finalizzati alla chiusura e alla notifica ai soggetti interessati delle situazioni contabili relative all'esercizio 2009. E' fatta salva la possibilitą di compensare, non oltre il 28 febbraio 2010, le anticipazioni di prodotti contingentati effettuate nel corso dell'anno 2009.

3. Per gli illeciti verificatisi alla data del 31 dicembre 2009 e fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e al recupero dei crediti derivanti dall'indebita fruizione dell'esenzione fiscale da parte dei beneficiari delle assegnazioni di benzina e di gasolio per autotrazione continuano a trovare applicazione gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 7/1998.