Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED).

(B.U. 22 dicembre 2009, n. 51 )

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, unitamente alle Regioni Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le altre Regioni di cui al comma 1 istituiscono uno strumento di cooperazione a livello comunitario, denominato gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED), per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Art. 2

(Costituzione del GECT ALPMED)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione e ad approvare il relativo statuto, conformi ai contenuti di cui all'allegato A, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, volti, in particolare, a garantire il corretto funzionamento del GECT ALPMED, definendone le funzioni, le competenze e le modalità di funzionamento.

2. Per realizzare i propri obiettivi il GECT ALPMED svolge i seguenti compiti:

a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;

b) promozione degli interessi dell'Euroregione Alpi Mediterraneo presso gli Stati e le istituzioni europee;

c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili;

d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT ALPMED;

e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;

f) avvio di ogni altra azione di cooperazione per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Art. 3

(Natura giuridica e sede)

1. Il GECT ALPMED è dotato di personalità giuridica, ha sede sociale in Francia ed è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 e, in subordine, dalle disposizioni della convenzione e dello statuto e dal diritto francese.

2. Il GECT ALPMED dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

3. Al fine del funzionamento del GECT ALPMED, le Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano in misura uguale al finanziamento del GECT.

Art. 4

(Convenzione e statuto)

1. Il GECT ALPMED è dotato di una convenzione e di uno statuto approvati all'unanimità dai suoi membri.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare le modificazioni alla convenzione o allo statuto che dovessero rendersi necessarie a conclusione delle procedure statali di approvazione della partecipazione al GECT ALPMED, previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dall'articolo 6 della presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni approvate dai membri secondo la procedura di cui al medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi cofinanziati) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

3. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.9.12. (Altre spese correnti a sostegno dei programmi comunitari) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1. (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT) del medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Disposizione finale)

1. La conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 è condizione per la partecipazione della Regione al GECT ALPMED.

Art. 7

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI (Omissis)