Legge regionale 23 aprile 1979, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 23 aprile 1979, n. 25

Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione.

(B.U. 14 maggio 1979, n. 5).

Art. 1.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 2.

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del DPR 31 ottobre 1975, n. 861, che risulti iscritto nelle graduatorie dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973, č inquadrato a domanda, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861, nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, previa rinuncia alla nomina nel corrispondente ruolo statale.

Art. 3.

Con le modalitą, i criteri e le procedure previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 sono nominati nei ruoli di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1977, n. 23:

a) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977/ 78, gli insegnanti, in servizio nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e da successive modificazioni e integrazioni, qualora non si avvalgano della facoltą prevista dall'articolo 13, terzo comma della legge 9 agosto 1978, n. 463 e fatte salve le operazioni compiute ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

b) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978- 79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi dei commi 13, 16 e 20 dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai fini del precedente comma sono compresi i docenti che, in servizio in scuole e istituti statali funzionanti nel restante territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono stati trasferiti nelle scuole e istituti della Regione con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978- 79. Sono esclusi, invece, i docenti trasferiti nelle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978- 79 anche se il raggiungimento della sede č stato disposto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede agli insegnanti nominati in ruolo ai sensi del precedente primo comma č disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 e, limitatamente al personale di cui alla lettera b) del presente articolo, con le modalitą che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 4.

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del DPR 31 ottobre 1975, n. 861 e avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 2 e 3, lettera a) della presente legge č esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Al personale docente avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli artt. 1 e 3 della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, si estendono le disposizioni di cui all'articolo 6, 7° comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 5.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.