Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39 - Testo storico

Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 14bis)

1. La rubrica dell'articolo 14bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituita dalla seguente: "Cause ostative alla candidatura".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14bis della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 4/1995 le parole: ", come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001" sono soppresse.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 25)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 4/1995 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di segretario coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 4/1995 dopo la parola: "contrassegni" sono inserite le seguenti: ", aventi diametro di centimetri 3,".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente.".

2. Il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.

3. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole: "dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.".

4. Il comma 10 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"10. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 34)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente.".

2. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole: "dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.".

3. Il comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 35)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995 le parole: "dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000".

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995 è inserita la seguente:

"gbis) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 37)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 4/1995 dopo le parole: "rappresentanti di lista" sono aggiunte le parole: ", di cui uno effettivo ed uno supplente,".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 41)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. L'elettore affetto da infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, ha diritto al voto domiciliare ai sensi della normativa statale vigente.".

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.".

3. Al comma 8 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole: "l'Unità sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda regionale sanitaria USL".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 53)

1. Il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.".

2. Al comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 dopo le parole: "il maggior numero di voti non abbia" sono aggiunte le parole: ", in fase di proclamazione degli eletti,".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 54)

1. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995 la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".

2. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.".

3. Al comma 10 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995 la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 59)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995 la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".

2. Al comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.".

3. Al comma 9 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995 la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 60)

1. Il comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 62)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995 dopo le parole: "ed eventualmente il nome" sono aggiunte le parole: ", o il numero arabo".

Art. 15

(Modificazione all'articolo 73)

1. Il comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 81bis)

1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 81bis

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.".

Art. 17

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

3. Le parole "Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "competente struttura regionale" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 18

(Allegati)

1. Gli allegati A e B alla l.r. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e B alla presente legge.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1997, N. 34

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche), la parola: "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: "i".

2. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 34/1997 la parola: "due" è soppressa.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della stessa.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.