Legge regionale 16 giugno 1978, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 16 giugno 1978, n. 25

Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 7).

Art. 1.

La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, costituito in Aosta con atto del notaio Marcoz in data 29 luglio 1977.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese commerciali aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di lire 30 milioni, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate dal Consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 1.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge, graverà sul capitolo 4892 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

- per L. 1.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;

- per L. 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato F della legge di bilancio).

Negli anni futuri, l'onere di Lire 1.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 1.000.000

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) L. 30.000.000

Totale L. 31.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 1.000.000

Cap. 4892 - la cui denominazione è così modificata:

Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali e al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 22, 23, 24 e 25) L. 30.000.000

Totale L. 31.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue: legge regionale 21 aprile 1978, n. 10

"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta".