Legge regionale 23 giugno 1975, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 23 06 1975

Bollettino ufficiale 25 6 1975 n. 8

Revisione delle aliquote di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1974 sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 108 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 133 per autobus/Km. per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta -Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 121 milioni, graverà sul capitolo 481 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 205 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

- Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" L. 121.000.000

- Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 205 "Fondo di riserva per le spese impreviste" L. 121.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.