Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29

Modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e 8 settembre 1999, n. 28. Abrogazione di disposizioni.

(B.U. n. 34 del 25 agosto 2009)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative)

1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, è dovuto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalle eventuali responsabilità dei consiglieri e degli assessori regionali per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.

5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;

b) trenta per cento a carico dell'interessato.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprietà dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.".

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 10bis della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 10bis della l.r. 33/1995 è abrogato.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48)

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è abrogato.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 4

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è sostituito dal seguente:

"3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato:

a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge;

b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);

c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonché per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

"01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 5bis, comma 1, e che abbiano raggiunto l'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno.".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 la parola "minimo" è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di età. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza.".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, le parole: "Il limite minimo di età rimane fissato" sono sostituite dalle parole: "L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 28/1999, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione)

1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di cessazione dalla carica.

3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non è ammesso alla contribuzione volontaria né può esercitare la facoltà di cui al comma 5.

4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995 per un periodo inferiore a trenta mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data di cessazione dalla carica la restituzione della trattenuta obbligatoria, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, le parole: "che rimangono" sono sostituite dalla parola: "rimasti".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, come modificato dal comma 1, le parole: "al momento della cessazione del mandato" sono sostituite dalle parole: "al termine dell'XI legislatura".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, la parola: "minimo", ovunque ricorra, è soppressa.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999, le parole: "all'assegno vitalizio minimo," sono sostituite dalle parole: "all'assegno vitalizio, in forma di capitale,".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999, la parola: "minimo" è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/1999, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

"3bis. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, è effettuata sulla base dell'importo dell'indennità di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilità al lavoro di cui all'articolo 15 della l.r. 33/1995, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi per il periodo mancante al compimento del quinquennio.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le parole: "e 3,".

Art. 11

(Abrogazione ed ultrattività)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/1999 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/1999 continua a trovare applicazione per i consiglieri eletti fino al termine della XII legislatura.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2009 in euro 130.000 e in annui euro 320.000 a decorrere dal 2010, trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale ed al loro finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2009, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;

b) per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.1.1. - Consiglio regionale - al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.