Legge regionale 4 agosto 2009, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 28

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(B.U. n. 34 del 25 agosto 2009)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 11) (1)

Art. 2

(2)

Art. 3

(Rifinanziamento della l.r. 84/1993)

1. Per gli interventi previsti dalla l.r. 84/1993, è autorizzata, per l'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 5.000.000 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(2) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6. Sostituiva l'art. 12 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.