Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18.

(B.U. n. 33 del 18 agosto 2009)

CAPO I

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.

2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed i) della medesima legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG). (01)

Art. 1bis

(Destinazioni d'uso) (02)

1. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 74 della l.r. 11/1998, il volume incrementato ai sensi della presente legge ha la stessa destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

3. In deroga all'articolo 74, comma 4, della l.r. 11/1998, sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d'uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata nell'ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.

4. I mutamenti di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.

Art. 2

(Interventi sul patrimonio edilizio)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. (03)

2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.(04)

3. (05)

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.(06)

5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 3

(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)

1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 2008, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.(07)

Art. 4

(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio) (08)

1. Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.

Art. 5

(Procedimento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge la documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente è integrata:

a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;

b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare;

c) dalla dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.

3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e all'articolo 61, comma 1, lettera i), della l.r. 11/1998, nonché quelli di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia o altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato.(09)

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.

5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

Art. 6

(Disposizioni per gli immobili vincolati)

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina:

a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;

b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;

c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono consentiti:

a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo; (010)

b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

c) sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio;

d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.

3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività, la concessione edilizia o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito. (011)

4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. (012)

4bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni.(013)

Art. 7

(Poteri dei Comuni)

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.(014)

2. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.

3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per l'abitazione permanente o principale.

Art. 8

(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della verifica prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. (015)

2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;

b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Art. 9 (015a)

Art. 10 (015b)

(Disposizioni particolari)

1. L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.

Art. 11

(Rinvio)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

abis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4; (016)

b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;

c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;

d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4;

dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4. (017)

Art. 12

(Disposizione finale)

1. A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazione di bilancio.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 11/1998) (1)

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 90bis della l.r. 11/1998)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. (5)

5. (6)

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 90ter della l.r. 11/1998)

1. (7)

2. (8)

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998) (9)

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994) (10)

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

2. L'esito di tale verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di una eventuale revisione della presente legge.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(01) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.".

(02) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

(03) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.".

(04) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.".

(05) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 2 recitava:

"3. L'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.".

(06) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.".

(07) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 41 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Il comma 1 dell'art. 3 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18, nel modo seguente:

"1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.".

(08) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio)

1. Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998, nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.".

(09) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge..".

(010) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 6 recitava:

"a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;".

(011) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito.".

(012) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.

Il comma 4 dell'articolo 6 era già stato sostituito dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18 nel modo seguente:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2, 3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.".

(013) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

(014) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.".

(015) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.".

(015a) Articolo abrogato dall'articolo 40, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.".

(015b) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5 novembre 2016, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Disposizioni particolari)

1. L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.".

(016) Lettera inserita dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

(017) Lettera inserita dal comma 2 dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 2011, n. 18.

(1) Modifica il comma 5 dell'art. 40 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(2) Modifica l'alinea del comma 2 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(3) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(4) Inserisce la lettera abis) al comma 2 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(5) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(6) Modifica il comma 4 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(7) Modifica il comma 1 dell'art. 90ter della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(8) Modifica il comma 3 dell'art. 90ter della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(9) Inserisce il comma 2bis all'art. 95 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(10) Aggiunge la lettera gter) al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n. 18.