Legge regionale 6 giugno 1980, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 6 giugno 1980, n. 23

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa agricola Forza e Luce srl, avente sede in comune di Gignod.

(B.U. 3 luglio 1980, n. 6).

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse della Cooperativa agricola Forza e Luce srl, in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/ 2604 in data primo settembre 1974, fino alla concorrenza massima di L. 480.000.000 per la stipulazione di mutuo integrativo di Lire 400.000.000 da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità della LR 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della LR 24 ottobre 1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della Cooperativa stessa.

La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno da parte della Cooperativa di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all'impegno, da parte della Cooperativa di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, della LR 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della LR 24 ottobre 1973, n. 34;

- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla Cooperativa.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 5.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 5.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione: diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 5.000.000

Variazione: aumento

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 6 giugno 1980, n. 23:

- Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa agricola Forza e Luce srl avente sede in comune di Gignod.