Legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 26 aprile 1977, n. 23

Norme di attuazione del DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

(B.U. 17 maggio 1977, n. 5).

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1976 sono istituiti distinti ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta, la cui consistenza organica iniziale è determinata dalle tabelle annesse al DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

Le successive variazioni delle suddette tabelle organiche saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 1977.

Art. 2.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel DPR 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Al personale direttivo e docente della scuola elementare è corrisposta per il prolungamento di orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, una indennità mensile secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, con propria ordinanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità e i tempi per l'assegnazione della sede al personale direttivo e docente delle scuole secondarie, indicato nell'articolo 7 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861, che nei termini in precedenza comunicati avrà presentato domanda di inquadramento nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con la stessa ordinanza saranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nel ruolo regionale del personale direttivo e docente di ruolo in servizio nelle scuole elementari della Regione al 1° ottobre 1976. Il personale direttivo e docente del ruolo normale delle scuole elementari sarà inquadrato nella sede di cui risulterà essere titolare alla data dell'inquadramento.

L'inquadramento nei ruoli regionali per tutti gli aventi titolo decorrerà dal 1° ottobre 1977.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione della sede al personale docente delle scuole secondarie saranno formate due distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso previste dal DM 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima graduatoria saranno collocati, a domanda, i docenti di cui al primo comma dell'articolo 7 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861. Per il personale già in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, l'ordine di collocamento in graduatoria sarà determinato con riferimento alla data di detta nomina e, subordinatamente, al punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Per il personale non ancora in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, si terrà conto, in primo luogo, della data del primo distacco in Valle d'Aosta e secondariamente, nell'ordine, della data di nomina in ruolo e del punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Qualora la decorrenza della nomina in ruolo o del primo distacco in Valle d'Aosta, secondo che si tratti di personale in servizio o non ancora in servizio nella Regione, all'atto della nomina in ruolo, sia la stessa per più docenti, i vincitori di concorso a cattedra per titoli ed esami precederanno in graduatoria il personale immesso in ruolo per effetto delle leggi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

Gli insegnanti in servizio nella Regione al 1° ottobre 1976, che hanno titolo alla nomina in ruolo per effetto delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 2 aprile 1968, n. 468, 7 ottobre 1969, n. 748 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie nazionali, saranno collocati, a domanda, nella graduatoria prevista dal comma precedente dopo l'ultimo degli altri aspiranti. Essi saranno nominati nel ruolo regionale secondo l'ordine delle relative graduatorie nazionali e le aliquote riservate all'assorbimento in ruolo delle predette leggi, nel limite dei posti vacanti al 1° ottobre 1977. Per effetto della nomina nel ruolo regionale gli insegnanti saranno depennati dalle graduatorie nazionali compilate ai sensi delle predette leggi.

Nella seconda graduatoria, da utilizzare dopo l'inquadramento e l'assegnazione della sede ai docenti inclusi nella graduatoria precedente che ne abbiano titolo, saranno collocati gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e della legge 14 agosto 1974, n. 391, che ne abbiano fatto domanda al Sovraintendente agli Studi nel termine del 13 marzo 1976. L'ordine di assegnazione della sede ai predetti docenti è determinato secondo le modalità stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'assegnazione della sede al personale direttivo delle scuole secondarie sarà disposta con lo stesso ordine indicato nel precedente secondo comma.

Nei posti ancora disponibili dopo l'inquadramento del personale indicato nei commi precedenti, potranno essere disposti, nel limite di un quinto dei posti medesimi, i passaggi di cattedra e di presidenza a norma dell'articolo 75 del DPR 31 maggio 1974, n. 417 e, successivamente, nel limite di un decimo dei posti disponibili, i passaggi di ruolo previsti dall'articolo 77 del DPR predetto.

Art. 5.

(Omissis) (1).

Art. 6.

(Omissis) (1).

Art. 7.

Le competenze relative al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione nei confronti del personale ispettivo tecnico e dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta nei confronti del restante personale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del Sovraintendente agli Studi che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Art. 9.

(Omissis) (1).

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Lart. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12. ha disposto, con l'entrata in vigore della stessa legge, la cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili; in particolare ha disposto, con la lettera f) del medesimo articolo, l'abrogazione delle norme non compatibili contenute nel presente articolo.