Legge regionale 21 luglio 2009, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 21 luglio 2009, n. 23

Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane).

(B.U. 4 agosto 2009, n. 31)

Art. 1

(Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.".