Legge regionale 5 luglio 1974, n. 23 - Testo storico
Legge regionale n. 23 del 05 07 1974
Bollettino ufficiale 25 7 1974 n. 6
Utilizzazione delle graduatorie approvate dopo il 1° aprile 1974 fino al 30 giugno 1975.
Limitatamente ai posti della carriera esecutiva, fino al 30 giugno 1975, l’Amministrazione regionale ha facoltà di procedere alle nomine di cui all’articolo 94 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, ancorché siano decorsi i termini di un anno o di sei mesi previsti dallo stesso articolo, quando le graduatorie dei rispettivi concorsi siano state approvate dopo il primo aprile 1974.
La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.