Legge regionale 5 luglio 1974, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 05 07 1974

Bollettino ufficiale 25 7 1974 n. 6

Utilizzazione delle graduatorie approvate dopo il 1° aprile 1974 fino al 30 giugno 1975.

Art. 1

Limitatamente ai posti della carriera esecutiva, fino al 30 giugno 1975, l’Amministrazione regionale ha facoltà di procedere alle nomine di cui all’articolo 94 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, ancorché siano decorsi i termini di un anno o di sei mesi previsti dallo stesso articolo, quando le graduatorie dei rispettivi concorsi siano state approvate dopo il primo aprile 1974.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.