Legge regionale 17 giugno 2009, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 26 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

Art. 2

(Esercizio delle funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 26/2008, spettano alla Regione le funzioni di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nonché le ulteriori funzioni e i compiti in materia di sanità veterinaria già trasferiti alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di sanità, salute e politiche sociali, fatta eccezione per la funzione di cui alla lettera u) della tabella A del d.p.c.m. 26 maggio 2000, esercitata per il tramite dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).

3. Nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 26/2008, spettano ai Comuni, singolarmente o in forma associata tramite le Comunità montane, le funzioni relative al rilascio dei passaporti mortuari previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3

(Forme di collaborazione)

1. Le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del d.lgs. 26/2008 si intendono previste, nell'ambito delle rispettive competenze, a favore della Regione, dell'Azienda USL e dei Comuni.

2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione, l'Azienda USL e i Comuni accedono, secondo modalità concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del medesimo.

Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità attuative e ogni altro adempimento o aspetto necessari all'applicazione della presente legge.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26/2008, il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 decorre dalla data di attribuzione delle occorrenti risorse finanziarie da parte dello Stato.

2. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), e, in via definitiva, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 26/2008.