Legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)

Art. 1

(Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) (1)

[Art. 2

(Inserimento dell'articolo 32bis)] (2)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 33)

1. (3)

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 33, comma 5, della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, č adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 90bis)

1. (4)

2. (5)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 90ter) (6)

Art. 6

(Abrogazione e disposizione transitoria)

1. L'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), č abrogato.

2. L'articolo 27 della l.r. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti gią avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.

[3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 32bis della 1.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 2.] (7)

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica il Titolo IV della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(2) Articolo di cui č stata dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 2010, n. 168. Inseriva l'art. 32bis alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(3) Sostituisce l'art. 33 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(4) Inserisce l'art. 90bis alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(5) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera d), della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalitą, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.".

(6) Inserisce l'art. 90ter alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(7) Comma di cui č stata dichiarata l'illegittimitą costituzionale con sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 2010, n. 168.