Legge regionale 14 aprile 1962, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 14 04 1962

Bollettino ufficiale 30 4 1962

Partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane S.p.A." e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

Art. 1

È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta alla costituenda " Società Autostrade Valdostane SpA", Società con sede legale e fiscale in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Statuto sociale e Convenzione costitutiva approvati preventivamente dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Istituti di credito e Società che parteciperanno alla costituenda predetta Società Autostradale.

Art. 2

È autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di capitale azionario della predetta costituenda " Società Autostrade Valdostane SpA ", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di Lire quattrocento ottanta milioni.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962:

Variazioni in aumento alla parte prima - ENTRATA, per un complessivo importo di Lire 480 milioni di maggiori previsioni di entrata:

- è aumentato di Lire ottanta milioni lo stanziamento del capitolo 21 (Provento dei 9/10 dei canoni statali per concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ecc.).

- è aumentato di Lire cento milioni lo stanziamento del capitolo 22 (Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29- 11 -1955 n. 1179 sull’ordinamento finanziario della Regione).

- è ulteriormente aumentato di Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent), stanziamento già aumentato di Lire centotre milioni con l’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 1 e di Lire quarantasette milioni con l’articolo 4 della legge regionale 30- 1- 1962 n. 2.

Variazione in aumento alla parte seconda - SPESA:

- lo stanziamento del capitolo 190 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali) è aumentato di Lire quattrocento ottanta milioni.

Art. 4

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all’articolo 2, previste in complessive Lire 480 milioni, graveranno sull’apposito sopracitato capitolo 190 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 -30 giugno 1962.

Le spese di cui al precedente comma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.