Legge regionale 17 giugno 2009, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 16

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica:

a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende;

b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati;

c) in proprietà degli enti locali e delle loro aziende.".

2. Il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1995 è abrogato.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, come abrogato dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.".

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, è inserita la seguente:

"dbis) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;".

5. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 39/1995, dopo le parole: "lett. d)," è inserita la seguente: "dbis),".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:

1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona;

2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;

3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;

4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;

5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;

6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a).

5. E' comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. E' altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;".

2. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/1995, è inserito il seguente:

"4bis) servizio igienico esterno.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 2;

b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori;

c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 14 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, nel territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando;

f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'articolo 3;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 7)

L'articolo 7 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Indicatore di reddito)

1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.".

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 39/1995, come abrogato dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Punteggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato Abis alla presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i punteggi di cui all'allegato Abis, sentite le Commissioni consiliari competenti.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995, le parole: "da enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dai Comuni".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995, la parola: "3," è soppressa.

4. Il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 10)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 6;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;".

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"e) i documenti da allegare alla domanda.".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nella domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità e entro i termini previsti dal bando, devono essere indicati:".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti in suo favore ed in favore dei componenti il nucleo familiare, nonché ogni altro dato richiesto nella domanda.".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarità e la completezza della documentazione allegata.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), previa convenzione.

5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'articolo 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.".

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 14)

L'articolo 14 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Commissione di edilizia residenziale pubblica)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica è istituita la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica.

2. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;

b) decide in merito ai ricorsi di cui all'articolo 16, comma 3;

c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'articolo 31;

d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'articolo 36, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;

b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

d) il presidente dell'ARER, o suo delegato;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato.

4. La Commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto.

5. La Commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

6. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:

a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;

b) avvalersi di tecnici esperti.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Formazione della graduatoria)

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispone la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

5. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.

6. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.".

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla Commissione di cui all'articolo 14 entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispone un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.

2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attributi i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.

4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione di cui all'articolo 14 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal Comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al Comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilità.

3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia è giustificata.".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, le parole: ", nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, è sostituito dal seguente:

"3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.".

3. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, le parole: "per gravi e documentati motivi" sono soppresse.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 39/1995, è inserito il seguente:

"5bis. E' ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 39/1995, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. Il comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 21

(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 39/1995, è sostituito dal seguente:

"2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni.".

Art. 22

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 39/1995, la parola: "c)" è sostituita dalla seguente: "d)".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 24

(Modificazione all'articolo 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 39/1995, le parole: "agli allegati A e" sono sostituite dalle seguenti: "all'allegato".

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 15, 17 e 25 della l.r. 39/1995;

b) l'allegato A della l.r. 39/1995.

Art. 26

(Inserimento dell'allegato Abis)

1. Dopo l'allegato A della l.r. 39/1995, come abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è inserito il seguente:

"Allegato Abis

Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (articolo 8bis)

a) Condizioni soggettive:

1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:

1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;

2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;

3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'articolo 6:

3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;

3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;

3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;

4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;

5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;

6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;

8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;

8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;

9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:

9.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;

9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;

12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;

13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza : punti 1;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;

3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):

3.1 per una fattispecie: punti 1;

3.2 per due o più fattispecie: punti 2;

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;

5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;

5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

c) Precisazioni

1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5;

2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199;

3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;

4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);

5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;

6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.".

Art. 27

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.