Legge regionale 27 aprile 1973, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 27 04 1973

Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI CARICA AI SINDACI.

Art. 1

È autorizzata la concessione ai Comuni di contributi regionali nelle spese per la indennità di carica da corrispondere ai Sindaci, per l’anno 1973, à sensi della legge 2 aprile 1968 n. 491.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi e liquidati, con deliberazioni della Giunta Regionale, in misura corrispondente all’ottanta per cento delle spese di cui si tratta.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge e prevista in complessive Lire ventinove milioni circa, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973:

- è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 123: " Contributi ai Comuni nelle spese per la corresponsione delle indennità di carica ai Sindaci ", con lo stanziamento di lire ventinove milioni, somma da prelevare dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte a nuove e maggiori spese").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.