Legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 3 agosto 1972, n. 22

Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

(B.U. 15 agosto 1972, n. 9).

Art. 1 (1)

Art. 2 (2)

Art. 3 (3)

Art. 4

Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.

Art. 5 (4)

Art. 6

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.

I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree necessarie per la costruzione degli edifici e possono chiedere che la Regione provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta, salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale didattico forniti dalla Regione restano di proprietà dei Comuni e debbono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne regionali possono essere annessi a edifici per scuole elementari qualora sia possibile avere ingresso, servizi e area verde per le attività educative esterne autonome.

Art. 7

I trasporti per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.

I trasporti e la refezione, quest'ultima per gli iscritti alla scuola materna che ne facciano richiesta, saranno a carico della Regione, dei Comuni e dei Patronati Scolastici secondo misure e modalità che saranno emanate con successivo provvedimento.

Art. 8

Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei Comuni ove hanno sede le scuole.

Art. 9 (5)

Art. 10

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate in annue Lire cento milioni, saranno imputate ai sotto indicati capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni seguenti:

- capitolo 587 (" Stipendi, indennità e compensi vari alle Insegnanti della Scuola Materna "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 55 milioni a Lire 117.500.000;

- capitolo 639 (" Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle Scuole di ogni ordine e grado "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 68 milioni a Lire 83 milioni;

- capitolo 643 (" Spese per visite di controllo biologico e sanitario degli alunni e per visite mediche fiscali "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 3.500.000 a Lire 9.500.000;

- capitolo 657 (" Spese per assicurazioni contro gli infortuni nelle Scuole di ogni ordine e grado "), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 5 milioni a Lire 6.500.000;

- capitolo 670 (" Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico "), il cui stanziamento è aumentato da Lire 40 milioni a Lire 55 milioni.

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire cento milioni, necessaria per la integrazione degli stanziamenti annui dei sopracitati capitoli di bilancio, è approvato il prelievo della somma di Lire cento milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Le spese annue relative all'edilizia per le scuole materne saranno approvate e finanziate in sede di approvazione e di finanziamento dei piani annuali delle spese per opere pubbliche regionali.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il piano annuale per la istituzione di nuove scuole materne previste dall'articolo 3, comma primo, della legge 18 marzo 1968 n. 444, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentite la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica e considerate le richieste dei Comuni, degli Enti e delle Istituzioni private.

Ai fini delle precedenze per l'istituzione di scuole materne si terrà conto delle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona, con particolare riguardo delle zone isolate di montagna, delle zone di accelerata urbanizzazione e delle zone depresse.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"Il programma di attività delle scuole materne regionali sarà approvato con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione sulla scorta degli orientamenti emanati per la scuola materna statale di cui all'articolo 2 della legge 444 del 18 marzo 1968, opportunamente adattati alle esigenze regionali e alla obbligatorietà dell'insegnamento della lingua francese, sentite la Commissione mista di cui al comma secondo dell'articolo 40 dello Statuto speciale regionale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4), la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica.".

(3) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"Le sezioni di scuola materna regionale sono istituite con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Alle sezioni potranno essere assegnati bambini divisi per età o di età diverse.

Considerate le particolari esigenze della Regione, il numero minimo degli iscritti, per giustificare l'istituzione di una scuola, e il numero massimo di bambini per ogni sezione sono stabiliti come segue:

- nelle zone isolate o di montagna il numero minimo di bambini è di 5 frequentanti;

- il numero massimo di bambini per ogni sezione è di 20 frequentanti;

- il numero massimo di sezioni per ogni scuola è di 6.

Le scuole, con un numero di iscritti inferiore alle 10 unità, saranno istituite soltanto nelle località nelle quali risulterà impossibile organizzare il trasporto degli alunni in centri ove funzioni o dove si possa istituire una scuola più idonea sotto il profilo didattico ed organizzativo. Per facilitare la frequenza saranno istituite, ove possibile, scuole materne regionali " consolidate " con servizio di trasporto gratuito e di refezione.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali saranno iscritti, in numero non superiore a due, in sezioni normali, cui dovranno essere assegnate maestre provviste di particolari conoscenze e capacità nel campo psicologico e pedagogico.".

(5) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"Tutto il personale delle scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale. L'assunzione del personale stesso avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizio mediante conferimento di incarichi.

Le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento saranno stabilite con ordinanze dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione e i Sindacati della Scuola.

Detto personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 ed avere superato, con esito positivo, la prova di idoneità per la conoscenza della lingua francese.

Al personale insegnante spetta il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".