Legge regionale 13 maggio 1980, n. 21 - Testo vigente
Legge regionale 13 maggio 1980, n. 21
Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Gressan.
(B.U. 2 giugno 1980, n. 5).
E' istituito l'ente di credito denominato " Cassa rurale e artigiana di Gressan - società cooperativa a responsabilità limitata ", con sede in Gressan, costituito con atto del notaio Emilio Chanoux, di Donnas, il 12 novembre 1978, repertorio numero 3637/ 1609.
L'ente di credito ha per scopo principale l'esercizio del credito a favore dei soci e il miglioramento delle loro condizioni morali ed economiche.
La società è autorizzata a compiere tutte le operazioni e i servizi previsti dallo statuto allegato all'atto costitutivo di cui al precedente articolo 1.
Gli organi dell'ente sono:
1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) la presidenza del consiglio di amministrazione;
4) il collegio dei sindaci.
L'assemblea dei soci è costituita ai sensi dell'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con Regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni.
Spetta all'assemblea:
a) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
b) approvare il bilancio e il conto profitti e perdite;
c) deliberare la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;
d) stabilire il fido massimo che la società può concedere in modo diretto o indiretto;
e) deliberare su operazioni o su servizi non espressamente riservati alle competenze del consiglio di amministrazione o del suo Presidente;
f) approvare l'organico del personale;
g) stabilire la misura del versamento che i soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti;
h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina dei liquidatori.
Il consiglio di amministrazione è composto dal suo presidente, da sei membri eletti dall'assemblea fra i soci e da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea sarà elevato a otto o a dieci, quando il numero dei soci dell'ente di credito avrà superato, rispettivamente, il numero di trecento o di cinquecento unità.
Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea e delibera sulle operazioni e sui servizi, non riservati all'assemblea, che lo statuto attribuisce alla sua competenza.
La presidenza del consiglio di amministrazione è costituita dal presidente e dal vicepresidente; quest'ultimo è eletto dall'assemblea dei soci tra i consiglieri.
Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'ente di credito, anche in giudizio, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, convoca quest'ultimo.
Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo è nominato dalla Giunta regionale, gli altri membri sono nominati dall'assemblea dei soci.
Gli organi elettivi dell'ente di credito durano in carica tre anni.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della Società dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.