Legge regionale 13 maggio 1980, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 13 maggio 1980, n. 21

Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Gressan.

(B.U. 2 giugno 1980, n. 5).

Art. 1.

E' istituito l'ente di credito denominato " Cassa rurale e artigiana di Gressan - società cooperativa a responsabilità limitata ", con sede in Gressan, costituito con atto del notaio Emilio Chanoux, di Donnas, il 12 novembre 1978, repertorio numero 3637/ 1609.

Art. 2.

L'ente di credito ha per scopo principale l'esercizio del credito a favore dei soci e il miglioramento delle loro condizioni morali ed economiche.

Art. 3.

La società è autorizzata a compiere tutte le operazioni e i servizi previsti dallo statuto allegato all'atto costitutivo di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Gli organi dell'ente sono:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) la presidenza del consiglio di amministrazione;

4) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea dei soci è costituita ai sensi dell'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con Regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni.

Art. 6.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;

b) approvare il bilancio e il conto profitti e perdite;

c) deliberare la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

d) stabilire il fido massimo che la società può concedere in modo diretto o indiretto;

e) deliberare su operazioni o su servizi non espressamente riservati alle competenze del consiglio di amministrazione o del suo Presidente;

f) approvare l'organico del personale;

g) stabilire la misura del versamento che i soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti;

h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto dal suo presidente, da sei membri eletti dall'assemblea fra i soci e da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea sarà elevato a otto o a dieci, quando il numero dei soci dell'ente di credito avrà superato, rispettivamente, il numero di trecento o di cinquecento unità.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea e delibera sulle operazioni e sui servizi, non riservati all'assemblea, che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Art. 9.

La presidenza del consiglio di amministrazione è costituita dal presidente e dal vicepresidente; quest'ultimo è eletto dall'assemblea dei soci tra i consiglieri.

Art. 10.

Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'ente di credito, anche in giudizio, presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, convoca quest'ultimo.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo è nominato dalla Giunta regionale, gli altri membri sono nominati dall'assemblea dei soci.

Art. 12.

Gli organi elettivi dell'ente di credito durano in carica tre anni.

Art. 13.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della Società dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.