Legge regionale 16 giugno 1978, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Modificazione alla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10, č sostituito dal seguente.

Le somme non utilizzate nell’anno potranno essere accantonate per l’erogazione di ulteriori finanziamenti con l’abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di Credito.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.