Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE (*), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

(B.U. n. 26 del 30 giugno 2009)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 2011/92/UE (*)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Struttura competente

Art. 4 - Disposizioni procedurali generali

Art. 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

CAPO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 6 - Ambito di applicazione della VAS

Art. 7 - Modalità di svolgimento

Art. 8 - Verifica di assoggettabilità

Art. 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS

Art. 10 - Redazione del rapporto ambientale

Art. 11 - Avvio del procedimento di VAS e partecipazione

Art. 12 - Valutazione e decisione

Art. 13 - Informazione sull'approvazione del piano o del programma

Art. 14 - Monitoraggio

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15 - Ambito di applicazione della VIA

Art. 15bis - Valutazione preliminare (10)

Art. 16 - Modalità di svolgimento

Art. 17 - Verifica di assoggettabilità

Art. 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Art. 19 - Studio di impatto ambientale

Art. 20 - Presentazione dell'istanza

Art. 21 - Consultazione con il pubblico

Art. 22 - Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale (18)

Art. 23 - Valutazione (19)

Art. 24 - Decisione (20)

Art. 25 - Informazione sulla decisione

Art. 25bis - Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione (21)

Art. 26 - Monitoraggio (22)

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 - Vigilanza e controllo

Art. 28 - Sanzioni (23)

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31 - Principi

Art. 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33

Art. 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

Art. 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Art. 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Art. 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni

ALLEGATI TITOLO I

Allegato A Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17)

Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17)

Allegato C Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)

Allegato D Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)

Allegato E Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)

Allegato F Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)

Allegato G Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 2)

Allegato H Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 2011/92/UE (*)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale. (1)

2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, è rivolto a:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;

c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;

d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;

e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la fase di concertazione, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio; (1a)

b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio; (2)

c) (3)

d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, compresi quelli derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo; (4)

e) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;

f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all'articolo 10 e all'allegato E;

h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

j) studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;

k) studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato H;

l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;

mbis) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento che conclude i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e a VIA; (5)

n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. 59/2005;

p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;

r) autorità procedente: l'ente pubblico cui compete l'approvazione del piano o del programma; (5a)

s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

ubis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, nonché del pubblico, nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; (6)

v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dal proponente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. (6a)

vbis) rapporto preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'allegato C; (6b)

vter) relazione metodologica preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della concertazione di avvio del processo di VAS, redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'allegato D. (6c)

Art. 3

(Struttura competente)

1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.

2. La struttura competente:

a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;

b) fornisce il supporto all'autorità procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;

c) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;

d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;

e) collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 14;

f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;

g) verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, e comunicando all'autorità procedente e al proponente un proprio parere;

h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;

i) rilascia il provvedimento di VIA; (7)

j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4

(Disposizioni procedurali generali)

1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, contemperando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5

(Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.

2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

3. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 14.

CAPO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 6

(Ambito di applicazione della VAS)

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B; (7a)

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007.

2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente, a seguito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8. (7b)

3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente. (7c)

3bis. Alla VAS per i piani regolatori generali comunali e alle relative varianti si applicano le procedure di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (7d)

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;

d) (7e)

5. (7f)

Art. 7

(Modalità di svolgimento)

1. La VAS è avviata dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: (7g)

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;

b) la concertazione di avvio del processo di VAS;

c) l'elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;

e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8

(Verifica di assoggettabilità)

1. Il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri. (7h)

2. La struttura competente, in collaborazione con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo. (7i)

3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

5. La struttura competente, sentito il proponente, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. (7j)

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione a cura della struttura competente. (7k)

7. (7l)

Art. 9

(Concertazione di avvio del processo di VAS)

1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D. (7m)

2. Il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1. (7n)

3. La struttura competente, in collaborazione con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione. (7o)

4. La struttura competente, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, conclude la concertazione entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la formulazione del parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10. (7p)

Art. 10

(Redazione del rapporto ambientale)

1. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente. (7q)

2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.

3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell'allegato E, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11

(Avvio del procedimento di VAS e partecipazione) (7r)

1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. (7s)

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:

a) il titolo della proposta di piano o di programma;

b) il proponente;

c) l'autorità procedente;

d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. (7t)

3. (7u)

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. (7v)

5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web del proponente. (7w)

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (7x)

7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12

(Valutazione e decisione) (8)

1. La struttura competente, in collaborazione con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6. (8a)

2. Ove necessario, il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvede, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale. (8b)

3. (8c)

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.

Art. 13

(Informazione sull'approvazione del piano o del programma)

1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:

a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14.

2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

Art. 14

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione. (8d)

3. (8e)

4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15

(Ambito di applicazione della VIA)

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:

a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17.

bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 8/2007.(8f)

2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della l. 394/1991, e dalla l.r. 30/1991, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 8/2007, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento. (9)

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

b) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Art. 15bis

(Valutazione preliminare) (10)

1. Per le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati negli allegati A e B, il proponente, in ragione della ritenuta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere alla struttura competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

2. La struttura competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie determinazioni, indicando se le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere sottoposti alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Art. 16

(Modalità di svolgimento)

1. La VIA è avviata dal proponente e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;

d) lo svolgimento di consultazioni; (11)

e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Art. 17

(Verifica di assoggettabilità) (12)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Le soglie dei progetti di cui all'allegato B, laddove previste, sono ridotte in considerazione delle percentuali e dei criteri di selezione individuati nell'allegato F, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

3. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G su supporto informatico e, nei casi di necessità di ordine tecnico, su supporto cartaceo.

4. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 3, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

5. Conclusa la fase di cui al comma 4, la struttura competente pubblica, nel sito web della Regione, dandone comunicazione ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati: (13)

a) un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 3;

b) il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio preliminare ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. La struttura competente, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità. La struttura competente può sospendere la procedura e richiedere integrazioni o chiarimenti al proponente, in un'unica soluzione, anche alla luce delle eventuali osservazioni pervenute, entro il sopracitato termine di tempo. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta.

8. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.

9. L'esito della verifica di assoggettabilità, compresi i riferimenti all'atto che contiene le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione nel sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18

(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:

a) del progetto preliminare;

b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati, in esito alla quale si pronuncia sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti. (14)

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Art. 19

(Studio di impatto ambientale)

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.

2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto da esperti competenti nel settore attinente al progetto in questione, secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata. (15)

3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Art. 20

(Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:

a) del progetto definitivo;

b) dello studio di impatto ambientale;

c) della sintesi non tecnica;

d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'articolo 22.

4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. (16)

5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:

a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

b) comunicare ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web della Regione. (17)

6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.

7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.

8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Art. 21

(Consultazione con il pubblico)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

2. La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.

Art. 22

(Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale) (18)

1. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il parere di competenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), o nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Art. 23

(Valutazione) (19)

1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente può richiedere al proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 22, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione già presentata.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 22, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti già presentati.

4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della medesima struttura competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate le modificazioni o integrazioni richieste, l'istanza si intende ritirata.

5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

6. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

Art. 24

(Decisione) (20)

1. La struttura competente rilascia il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

4. Il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di proroga o di diniego della stessa entro sessanta giorni dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3, sentiti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati al progetto.

Art. 25

(Informazione sulla decisione)

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 25bis

(Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione) (21)

1. L'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;

b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare.

Art. 26

(Monitoraggio) (22)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

3. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base del piano di monitoraggio allegato al progetto e di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA può, inoltre, stabilire la possibilità di ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del monitoraggio, e le eventuali misure correttive proposte, anche al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale che si sono espressi in sede di procedura di VIA.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA.

Art. 28

(Sanzioni) (23)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del medesimo decreto, la struttura competente procede con le modalità ivi previste.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

2. La VAS e la VIA costituiscono, per i piani, i programmi e i progetti di opere e interventi cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.

3. Ogni riferimento alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente titolo.

3bis. Gli allegati al titolo I della presente legge possono essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. (24)

Art. 30

(Abrogazioni e modificazioni di leggi)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 14/1999;

b) (25)

c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (26)

b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato;

c) (27)

3. (28)

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31

(Principi)

1. L'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

b) semplificare, anche mediante l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:

a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall'articolo 11 della direttiva servizi;

b) rispettare i seguenti principi:

1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un'attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente;

3) proporzionalità: l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.

Art. 32

(Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi)

1. (29)

2. (30)

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è abrogata.

4. (31)

5. (32)

6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003 è abrogata.

7. (33)

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33

(Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33)

1. (34)

2. (35)

Art. 34

(Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. (36)

2. (37)

3. (38)

4. (39)

Art. 35

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. (40)

2. (41)

3. (42)

Art. 36

(Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)

1. (43)

2. (44)

3. (45)

4. (46)

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2001:

a) il comma 3 dell'articolo 5;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;

c) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 9;

d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12;

e) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 12;

f) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15;

g) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 15;

h) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17bis;

i) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 17bis.

Art. 37

(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6) (47)

Art. 38

(Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni)

1. La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è abrogata.

2. E', inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

*************************************************

(*) Vedi comma 1 dell'art. 72 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 68 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.".

(1a) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;".

(2) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;".

(3) Lettera soppressa dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"c) effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;".

(4) Lettera sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"d) impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;".

(5) Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

(5a) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera r) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"r) autorità procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;".

(6) Lettera inserita dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

(6a) Lettera sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera v) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.".

(6a) Lettera aggiunta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(6b) Lettera aggiunta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(7) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera i) del comma 2 dell'art. 3 recitava:

"i) esprime il parere di VIA;".

(7a) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 recitava:

"a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;".

(7b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 6 recitava:

"2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente.".

(7c) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 6 recitava:

"3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.".

(7d) Comma inserito dal comma 4 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(7e) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 4 dell'art. 6 recitava:

"d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.".

(7f) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 31 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 6 recitava:

"5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.".

(7g) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 7 recitava:

"1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:".

(7h) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 8 recitava:

"1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.".

(7i) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 33 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 8 recitava:

"2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.".

(7j) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 33 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 8 recitava:

"5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.".

(7k) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 33 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 8 recitava:

"6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.".

(7l) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 33 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 8 recitava:

"7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:

a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;

b) con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità."

(7m) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.".

(7n) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 34 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 9 recitava:

"2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.".

(7o) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 34 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 9 recitava:

"3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.".

(7p) Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 34 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 9 recitava:

"4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.".

(7q) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 35 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 10 recitava:

"1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.".

(7r) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 11 recitava:

"Partecipazione".

(7s) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 11 recitava:

"1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.".

(7t) Alinea modificato dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 11 recitava:

"2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:"

(7u) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 11 recitava:

"3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.".

(7v) Comma modificato dal comma 5 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 11 recitava:

"4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.".

(7w) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 11 recitava:

"5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.".

(7x) Comma sostituito dal comma 7 dell'art. 36 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 11 recitava:

"6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.".

(8) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 37 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 12 recitava:

"(Procedimento di valutazione ambientale strategica)".

(8a) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 37 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 12 recitava:

"1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6.".

(8b) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 37 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 12 recitava:

"2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.".

(8c) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 37 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 12 recitava:

"3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il Comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.".

(8d) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 38 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 14 recitava:

"2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.".

(8e) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 14 recitava:

"3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal Comune proponente.".

(8f) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

La lettera bbis) del comma 1 dell'art. 15 è stata aggiunta dal comma 1 dell'art. 69 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).".

(9) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Il comma 2 dell'art. 15 era stato sostituito dal comma 2 dell'art. 69 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della l. 394/1991, e dalla l.r. 30/1991, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 15 recitava:

"2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.".

(10) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

(11) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 16 recitava:

"d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;".

(12) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 70 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

a) i progetti di cui all'allegato B;

b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;

c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.

3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.

5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.

6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.

7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.".

(13) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 5 dell'art. 17 recitava:

"5. Conclusa la fase di cui al comma 4, la struttura competente pubblica, nel sito web della Regione:".

(14) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 18 recitava:

"3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:

a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.".

(15) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 19 recitava:

"2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata.".

(16) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 20 recitava:

"4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.".

(17) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 5 dell'art. 20 recitava:

"b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.".

(18) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 22 recitava:

Art. 22

(Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale)

1. I soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.".

(19) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 23 recitava:

Art. 23

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e della concertazione di cui all'articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti presentati.

4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.

6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.".

(20) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 24 recitava:

Art. 24

(Decisione)

1. La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.".

(21) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

(22) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 26 recitava:

Art. 26

(Monitoraggio)

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.

3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.".

(23) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 20 marzo 2018, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 28 recitava:

Art. 28

(Sanzioni)

1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.

2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;

b) nel caso di cui al comma 2, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l'attivazione delle procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.".

(24) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 71 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(25) Lettera abrogata dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 14 della L.R. 23 maggio 2011, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 30 recitava:

"b) l'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive);".

(26) Modifica il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(27) Modifica il comma 7 dell'art. 29 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(28) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(29) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(30) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(31) Modifica il comma 3 dell'art. 26 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(32) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

(33) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37. Sostituiva la lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(34) Modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 13 maggio 1993, n. 33.

(35) Modifica il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 13 maggio 1993, n. 33.

(36) Sostituisce il comma 1 dell'art. 43 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(37) Modifica il comma 1 dell'art. 45 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(38) Modifica il comma 1 dell'art. 46 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(39) Modifica il comma 3 dell'art. 47 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(41) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(42) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 2001, n. 19.

(43) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(44) Modifica il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(45) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(46) Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

(47) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.