Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

(B.U. n. 26 del 30 giugno 2009)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Struttura competente

Art. 4 - Disposizioni procedurali generali

Art. 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

CAPO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 6 - Ambito di applicazione della VAS

Art. 7 - Modalità di svolgimento

Art. 8 - Verifica di assoggettabilità

Art. 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS

Art. 10 - Redazione del rapporto ambientale

Art. 11 - Partecipazione

Art. 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica

Art. 13 - Informazione sull'approvazione del piano o del programma

Art. 14 - Monitoraggio

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15 - Ambito di applicazione della VIA

Art. 16 - Modalità di svolgimento

Art. 17 - Verifica di assoggettabilità

Art. 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Art. 19 - Studio di impatto ambientale

Art. 20 - Presentazione dell'istanza

Art. 21 - Consultazione con il pubblico

Art. 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale

Art. 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

Art. 24 - Decisione

Art. 25 - Informazione sulla decisione

Art. 26 - Monitoraggio

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 - Vigilanza e controllo

Art. 28 - Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31 - Principi

Art. 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33

Art. 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

Art. 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Art. 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Art. 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni

ALLEGATI TITOLO I

Allegato A Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17)

Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17)

Allegato C Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)

Allegato D Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)

Allegato E Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)

Allegato F Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)

Allegato G Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 2)

Allegato H Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.

2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, è rivolto a:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;

c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;

d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;

e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;

c) effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;

d) impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

e) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;

f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all'articolo 10 e all'allegato E;

h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;

j) studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;

k) studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato H;

l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;

n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. 59/2005;

p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;

r) autorità procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

Art. 3

(Struttura competente)

1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.

2. La struttura competente:

a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;

b) fornisce il supporto all'autorità procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;

c) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;

d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;

e) collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 14;

f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;

g) verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, e comunicando all'autorità procedente e al proponente un proprio parere;

h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;

i) esprime il parere di VIA;

j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4

(Disposizioni procedurali generali)

1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, contemperando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5

(Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.

2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

3. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 14.

CAPO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 6

(Ambito di applicazione della VAS)

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007.

2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente.

3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;

d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Art. 7

(Modalità di svolgimento)

1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;

b) la concertazione di avvio del processo di VAS;

c) l'elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;

e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8

(Verifica di assoggettabilità)

1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.

2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.

3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.

7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:

a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;

b) con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.

Art. 9

(Concertazione di avvio del processo di VAS)

1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.

2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.

3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.

4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Redazione del rapporto ambientale)

1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.

2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.

3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell'allegato E, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11

(Partecipazione)

1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:

a) il titolo della proposta di piano o di programma;

b) il proponente;

c) l'autorità procedente;

d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12

(Procedimento di valutazione ambientale strategica)

1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il Comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.

Art. 13

(Informazione sull'approvazione del piano o del programma)

1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:

a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14.

2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

Art. 14

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal Comune proponente.

4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15

(Ambito di applicazione della VIA)

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:

a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17.

2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

b) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Art. 16

(Modalità di svolgimento)

1. La VIA è avviata dal proponente e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;

b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;

d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;

e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Art. 17

(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

a) i progetti di cui all'allegato B;

b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;

c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.

3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.

5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.

6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.

7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18

(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:

a) del progetto preliminare;

b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:

a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Art. 19

(Studio di impatto ambientale)

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.

2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata.

3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Art. 20

(Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:

a) del progetto definitivo;

b) dello studio di impatto ambientale;

c) della sintesi non tecnica;

d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'articolo 22.

4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.

5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:

a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.

6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.

7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.

8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Art. 21

(Consultazione con il pubblico)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

2. La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.

3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.

Art. 22

(Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale)

1. I soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.

Art. 23

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e della concertazione di cui all'articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti presentati.

4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.

6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

Art. 24

(Decisione)

1. La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Art. 25

(Informazione sulla decisione)

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 26

(Monitoraggio)

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.

3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA.

Art. 28

(Sanzioni)

1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.

2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;

b) nel caso di cui al comma 2, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l'attivazione delle procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

2. La VAS e la VIA costituiscono, per i piani, i programmi e i progetti di opere e interventi cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.

3. Ogni riferimento alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente titolo.

Art. 30

(Abrogazioni e modificazioni di leggi)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 14/1999;

b) l'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive);

c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 5, le parole: "dell'impatto" sono soppresse;

b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato;

c) al comma 7 dell'articolo 29, le parole: "di impatto" sono soppresse.

3. L'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.

2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.

3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.

4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.

6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.

7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.

8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.

9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.

10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.

11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.

12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale;

b) non approva la variante sostanziale;

c) propone al Comune delle modificazioni.

13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.".

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31

(Principi)

1. L'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

b) semplificare, anche mediante l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:

a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall'articolo 11 della direttiva servizi;

b) rispettare i seguenti principi:

1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un'attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente;

3) proporzionalità: l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.

Art. 32

(Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

"1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci in forma individuale o nell'ambito di una scuola di sci autorizzata. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è abrogata.

4. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999, le parole: "residenti e/o" sono soppresse.

5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituita dalla seguente:

"b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".

6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003 è abrogata.

7. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituita dalla seguente:

"b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33

(Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), le parole: "aventi sede in Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "con sede operativa nel territorio regionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 33/1993, dopo le parole: "Gli incentivi di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e".

Art. 34

(Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

"1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi, operanti nel territorio regionale, che:

a) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;

c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.".

2. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 27/1998, le parole: "in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro" sono sostituite dalle seguenti: "nei due anni successivi alla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".

3. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: "nel registro regionale degli enti cooperativi" sono sostituite dalle seguenti: "negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".

4. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 27/1998, le parole: "al registro regionale degli enti cooperativi" sono sostituite dalle seguenti: "negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".

Art. 35

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;".

Art. 36

(Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2001, le parole: "dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento".

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

"2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande ed effettua l'istruttoria all'uopo necessaria.".

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/2001, le parole: ", in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese" sono soppresse.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2001:

a) il comma 3 dell'articolo 5;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;

c) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 9;

d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12;

e) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 12;

f) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15;

g) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 15;

h) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17bis;

i) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 17bis.

Art. 37

(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.".

Art. 38

(Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni)

1. La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è abrogata.

2. E', inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

ALLEGATI TITOLO I

ALLEGATO A

Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17)

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 Mw.

3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw.

4. Impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 1 Mw.

5. Impianti industriali destinati:

a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale));

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);

c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.

8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.

9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.

10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.

11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.

12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.

13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.

14. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.

15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.

16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.

17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.

18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 kilometri.

19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 kilometri.

20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.

21. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini con più di:

a) 2000 posti per polli da ingrasso, 2000 per galline;

b) 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe;

c) 200 unità bovine adulte (UBA).

22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono comunque esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.

26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l'estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17)

1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:

1) 1000 avicoli;

2) 800 cunicoli;

3) 500 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 250 posti per scrofe;

4) 200 ovicaprini;

5) 150 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;

g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri;

e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 Kw, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;

f) impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw;

g) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri;

h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale;

j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;

l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

1) laminazione a caldo;

2) forgiatura con magli;

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.

d) fonderie di metalli ferrosi;

e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;

g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume;

h) imbutitura di fondo con esplosivi;

i) cockerie (distillazione a secco di carbone);

j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie;

k) impianti per la fusione di sostanze minerali;

l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;

m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni;

n) trattamento e trasformazione dell'amianto;

o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua;

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui;

e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato;

f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume;

g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti;

h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni;

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri;

b) industria delle materie plastiche;

c) costruzione e trattamento di pneumatici.

7. Progetti di infrastrutture:

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari;

b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto;

c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 kilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 kilometri;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi;

g) strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 kilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;

h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 kilometri;

k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;

l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, che comportano un importo dei lavori superiore a 700.000 euro;

m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali;

n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;

o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;

p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);

q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 kilometri.

8. Altri progetti:

a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti;

b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 50 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi;

c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

e) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;

f) fabbricazione di fibre minerali artificiali;

g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi;

h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;

i) cave e torbiere;

j) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;

k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno;

m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto;

o) tipografie oltre 5.000 metri cubi;

p) impianti di verniciatura oltre 5.000 metri cubi;

q) servizi industriali di lavanderia oltre 5.000 metri cubi;

r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione oltre 5.000 metri cubi;

s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 5.000 metri cubi;

t) fabbricazione di carta e cartoni;

u) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

v) modificazioni o estensioni di progetti di cui all'allegato A o di cui al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

ALLEGATO C

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

c) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

b) carattere cumulativo degli effetti;

c) natura transfrontaliera degli effetti;

d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);

e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

1) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

2) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello statale, comunitario o internazionale.

ALLEGATO D

Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)

1. Contesto di riferimento per la procedura di VAS:

a) valori di riferimento, finalità e obiettivi generali del piano o programma;

b) tipologie di intervento previste dal piano o programma;

c) componenti ambientali interessate e individuazione della rilevanza dei possibili effetti ambientali, ivi compresi quelli sovraregionali e transfrontalieri.

2. Per il processo di VAS:

a) definizione dei soggetti da coinvolgere nel processo di consultazione ai fini della redazione sia del piano sia del rapporto ambientale: soggetti competenti in materia ambientale, altri soggetti;

b) fasi di predisposizione, adozione e approvazione del piano/programma e della valutazione ambientale.

3. Definizione dei contenuti e del livello di approfondimento delle informazioni da includere nel rapporto ambientale:

a) criteri per l'integrazione delle tematiche ambientali nel processo di costruzione del piano/programma;

b) variabili che definiscono lo scenario di riferimento;

c) criteri per la definizione e valutazione di alternative;

d) fonti, dati disponibili e sistema di indicatori per il processo di VAS (indicatori di contesto, indicatori per la valutazione delle alternative, indicatori per il monitoraggio);

e) modalità per la valutazione complessiva del piano o programma: coerenza esterna e coerenza interna al piano, valutazione della sostenibilità del piano o programma;

f) indicazioni per la progettazione del sistema di monitoraggio del piano o programma.

4. Proposta di indice del rapporto ambientale.

5. Questionario per la fase di consultazione preliminare finalizzata a definire i soggetti coinvolti nelle consultazioni e la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

ALLEGATO E

Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)

1. Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e delle eventuali relazioni con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) nel caso siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, verifica della compatibilità del piano o programma con le finalità conservative dei siti stessi;

g) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la popolazione, la salute umana, la biodiversità, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli effetti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli effetti e le misure correttive da adottare;

k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

ALLEGATO F

Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto;

b) del cumulo con altri progetti;

c) dell'utilizzazione di risorse naturali;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;

f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'utilizzazione attuale del territorio;

b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;

2) zone montuose o forestali;

3) riserve e parchi naturali;

4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone designate dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

6) zone a forte densità demografica;

7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale.

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);

b) della natura transfrontaliera dell'impatto;

c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

d) della probabilità dell'impatto;

e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO G

Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 2)

1. Descrizione dell'opera (con inquadramento del territorio e dell'ambiente nella quale si inserisce), delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi.

2. Illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento.

3. Stima degli impatti e descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi.

ALLEGATO H

Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)

1. Una descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) descrizione dell'ambiente nel quale il progetto si inserisce;

b) illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento e verifica della compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale ed ambientale;

c) descrizione delle caratteristiche del progetto e delle esigenze di utilizzazione del territorio durante le fasi di costruzione (con particolare riferimento alla gestione del cantiere) e di funzionamento;

d) modalità di realizzazione dell'intervento e tempi di attuazione;

e) descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con particolare riferimento a:

1) natura e quantità dei materiali impiegati;

2) valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

3) descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante da parte del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, agli habitat, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori, nel caso siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, una descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche per la cui tutela i siti sono stati designati, dei possibili impatti a loro carico alla luce degli obiettivi di conservazione e delle eventuali mitigazioni o compensazioni proposte.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente, causati:

a) dall'esistenza del progetto;

b) dall'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dall'emissione di inquinanti, dalla creazione di sostanze nocive e dallo smaltimento dei rifiuti, nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Analisi costi/benefici del progetto.

7. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

8. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

9. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.