Legge regionale 17 giugno 2009, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 13

Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

(B.U. 23 giugno 2009, n. 25)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), le parole: "ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione" sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformità al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento:

a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell'ambito delle aree geografiche e dei settori d'intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione;

b) educazione, formazione e studio.".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2007 è abrogato.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Forme di collaborazione per la cooperazione allo sviluppo e per la solidarietà internazionale)

1. Nel quadro dei principi di cui all'articolo 2, la Regione sostiene la partecipazione alle iniziative di cui alla presente legge di:

a) enti locali e loro forme associative;

b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che:

1) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

2) non perseguano finalità di lucro e abbiano l'obbligo di destinare i proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell'ambito del territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale.

2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con la partecipazione dei seguenti soggetti:

a) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale in materia, istituti di ricerca e fondazioni;

b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito operanti in Valle d'Aosta;

c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2007, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Programmazione)

1. In occasione della presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, una relazione sulle attività svolte ai sensi della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, sentiti il Comitato di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente:

a) le priorità, i criteri e le modalità di sostegno alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

b) le modalità di presentazione delle iniziative;

c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.

3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 2.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) esprime i pareri di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;".

3. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è abrogata.

Art. 7

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, come sostituito dall'articolo 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.