Legge regionale 3 agosto 1972, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 03 08 1972

Bollettino ufficiale 15 8 1972 n. 9

MODIFICAZIONI ALLA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

Art. 1

Con effetto dall’1- 7- 1970 la tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione, di cui alla tabella Allegato B alla legge regionale 15- 11- 1971 n. 18, č sostituita dalla nuova tabella annessa quale Allegato A alla presente legge.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente č conglobato l’assegno integrativo mensile di cui all’articolo 20 della legge 18 -3- 1968 n. 249, all’articolo unico della legge 10- 3- 1969 n. 78 e all’articolo 1 della legge 1- 8- 1969 n. 464.

Con decorrenza dall’1- 7- 1970 al personale regionale di ruolo addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalitą previste dall’articolo 5 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Art. 2

La qualifica di Applicato di segreteria, gią prevista dalla tabella n. 2 Allegato B alla legge regionale 15- 11- 1971 n. 18, č sostituita a quella di Coadiutore, con l’obbligo per il personale gią titolare di posti di Applicato di Segreteria di svolgere le attuali mansioni fino all’entrata in vigore delle previste modificazioni alle vigenti norme generali sullo stato giuridico del personale della Regione.

Al personale di cui sopra č attribuito, a decorrere dall’1- 7 -1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all’importo annuo di Lire 104.000.

Art. 3

Ai titolari di posti di Magazziniere č attribuito, a decorrere dall’1- 7- 1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile, pari all’importo annuo di L. 97.600.

Art. 4

Per il personale assunto o inquadrato nei ruoli regionali a decorrere dall’1- 1- 1971, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 15- 11- 1971 n. 18, l’attribuzione degli stipendi previsti dalla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto decorrerą dalla stessa data.

Art. 5

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di segreteria e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30- 6- 1972 n. 13.

Art. 6

La copertura per l’anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire centotrentotto milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti Scolastici della Regione -, č assicurata dalle maggiori entrate annue gią accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di Lire centotrentotto milioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1972 č approvato l’aumento di Lire centotrentotto milioni allo stanziamento del capitolo 581 (" Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie ") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, previo aumento di Lire centotrentottomilioni allo stanziamento del capitolo 13 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) -f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 numero 1065 ") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al gią accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 7

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire cento milioni, al netto degli acconti gią corrisposti, sarą finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. "), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire cento milioni, previo aumento di Lire cento milioni allo stanziamento del capitolo 13 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 -12- 1971 n. 1065 ") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al gią accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 8

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale Allegato A, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica " a ruolo aperto ", comprendenti tre tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli Istituti scolastici della Regione.

Art. 9

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 21.

Tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Tabella n. 1

Carriera di concetto (ruolo del personale di segreteria).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di segretario: // Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 3.330.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.830.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.450.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.830.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Tabella n. 2

Carriera esecutiva (ruolo del personale amministrativo). Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di coadiutore: // Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.420.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.050.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.770.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.530.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.300.000.

Tabella n. 3

Carriera ausiliaria.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di aiutante tecnico: // Salario annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.230.000; //

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.890.000; //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; //

Salario annuo, iniziale, L. 1.410.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di magazziniere e di bidello: //

Salario annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; // Salario annuo lordo, dopo 12 anni, L. 1.890.000; // Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.410.000; //

Salario annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000.