Legge regionale 20 febbraio 1962, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 20 02 1962

Bollettino ufficiale 28 2 1962

Composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 1

Il Consiglio di Sanità della Valle d’Aosta, istituito con l’articolo 2 del decreto leg CPS 23 dicembre 1946 n. 532, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni ed è composto dai seguenti membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257 e a modifica di quanto già previsto dalla legge regionale 28 settembre 1951 n. 4.

- Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;

- il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta, o un suo delegato;

- il Medico regionale;

- il Veterinario regionale;

- l’Ingegnere Capo Dirigente dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;

- il Dirigente del Servizio Controllo Comuni;

- un esperto in scienze agrarie, designato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste;

- il Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Aosta;

- l’Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;

- l’Ufficiale Medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

- un Medico condotto, designato dall’Associazione dei Medici condotti;

- il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;

- il Presidente del Locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato; - il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato; - il Presidente del locale Collegio delle Ostetriche o un suo delegato;

- i Direttori dei Reparti Medico - Micrografico e Chimico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi;

- un Primario medico e un Primario chirurgo ospedaliero, residenti in Aosta;

- un Direttore sanitario di ospedale avente sede in Aosta;

- due Dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

- due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per la Previdenza sociale;

- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul lavoro;

- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall’Assessore regionale alla Sanità.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.