Legge regionale 27 aprile 1973, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 27 aprile 1973, n. 20

Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 22 maggio 1973, n. 7).

Art. 1.

Per la ripresa dell'industria edilizia nel campo dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la costruzione su aree di proprietà regionale site nei Comuni della Valle d'Aosta ed entro il limite di spesa complessiva di lire ottocentomilioni per l'anno 1973, di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi.

Art. 2.

La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo precedente sarà approvata dalla Giunta Regionale di intesa con le Amministrazioni Comunali interessate.

La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisto di aree, la costruzione dei predetti fabbricati e per l'approvazione e il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale Istituto Autonomo per le Case Popolari - previa approvazione di apposite stipulande convenzioni - l'approvazione e l'espletamento, per conto della Regione, degli atti e degli adempimenti relativi alla progettazione e all'appalto delle opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonché relativi alla gestione e manutenzione dei fabbricati suddetti.

Gli atti relativi al secondo e terzo comma del presente articolo debbono espletarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in affitto a prezzi che consentano l'ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.

Le spese di acquisizione delle aree saranno calcolate sull'affitto e saranno valutate in ogni caso nella misura del 10 percento del prezzo di affitto.

I predetti alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi deliberati dal Consiglio Regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico - sanitarie o urbanistiche.

Art. 4.

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 5.

Per la copertura e il finanziamento della spesa di lire ottocentomilioni prevista dalla presente legge sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973:

- è istituito il seguente nuovo capitolo di Spesa 219: "Spese per la costruzione di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare", con lo stanziamento di lire 800 milioni, somma da prelevare dal capitolo di Spesa 271 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F").

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.