Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

(B. U. 17 febbraio 2009, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

(Destinatari delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti alla predetta fascia d'età.

3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 3

(Tipologia delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo pari ad euro 60.000.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari ad euro 15.000.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali, relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e immateriali. I beni devono essere direttamente collegati all'iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:

a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale dell'investimento;

b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell'investimento;

c) all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;

d) all'acquisto di brevetti e licenze;

e) all'acquisto di software;

f) all'analisi di mercato;

g) alle consulenze per l'organizzazione aziendale;

h) all'atto notarile di costituzione di società.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 5

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo ed a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con Finaosta S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, verificandone la validità tecnica, economica e finanziaria, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

Art. 7

(Concessione, diniego o revoca)

1. La concessione, il diniego o la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale. L'erogazione è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo.

Art. 8

(Revoca)

1. I contributi sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1;

b) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;

c) trasferisca l'impresa o ceda le quote sociali nei primi cinque anni di attività; i contributi non sono revocati se l'impresa o le quote sono cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;

d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.

2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Art. 9

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, del contributo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

Art. 10

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

Art. 11

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime spese.

Art. 12

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego o alla revoca dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011:

a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'articolo 3.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) 2.2.2.09. al capitolo 35745 (Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 150.000;

b) 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) al capitolo 47580 (Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 350.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.