Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese.

(B.U. 3 febbraio 2009, n. 5)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economico-finanziaria, la presente legge detta misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

Art. 2

(Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è sostituito dal seguente: "interviene finanziariamente attraverso una sovvenzione diretta in denaro, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, calcolata ex post, abbattendo i tassi di interesse praticati dalle banche convenzionate per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione.".

2. Al comma 1bis dell'articolo 2 della l.r. 75/1990, le parole: "la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione interviene finanziariamente a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi del comma 1".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 75/1990, è aggiunto il seguente:

"4bis. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.".

4. L'articolo 3 della l.r. 75/1990 è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 3ter della l.r. 75/1990, le parole: "del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun settore" sono sostituite dalle seguenti: "del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1".

6. Al comma 1 dell'articolo 3quater della l.r. 75/1990, le parole: "del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore" sono sostituite dalle seguenti: "del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1".

7. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese, favorendone l'accesso al credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 75/1990, per le operazioni di investimento effettuate nell'anno 2009 dalle imprese operanti in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1bis, della medesima l.r. 75/1990, la Regione interviene finanziariamente, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione da parte della Regione.

8. Per le finalità di cui al comma 7, le risorse già erogate da parte della Regione ai Consorzi garanzia fidi di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 75/1990 e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Consorzio a titolo di contributi in conto interessi, per un importo complessivo di euro 4.970.120, sono contabilizzate da ciascun Consorzio in un apposito fondo rischi da destinare esclusivamente al finanziamento dei seguenti interventi:

a) integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Consorzi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle banche convenzionate con i Consorzi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo eguale alla durata della sospensione. Le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento concesso entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) concessione di garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi.

9. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), le agevolazioni di cui al comma 8 sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione sopra citata, con oneri a carico dell'impresa.

10. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2009, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad incrementare con ulteriori risorse finanziarie la disponibilità dei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui al comma 8 e a disciplinare, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

Art. 3

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati al 28 febbraio 2009 per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) in scadenza dal 1° marzo 2009 e fino al 28 febbraio 2010, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui all'articolo 4. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 28 febbraio 2009 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate entro il 28 febbraio 2009 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2009 ed entro il 30 aprile 2009 per le rate con scadenza successiva.

6. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi, ricalcolati, e la periodicità originariamente prevista dal contratto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

9. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4

(Mutui agevolati - Leggi regionali)

1. La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi dell'articolo 3 è disposta con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

i) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

j) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

k) 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);

l) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

m) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

n) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

o) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

p) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

q) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

r) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 5

(Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera a), e 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), al fine di incrementare la protezione dei lavoratori dipendenti durante i periodi di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa, la Regione, limitatamente al triennio 2009/2011, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti a favore dei soggetti aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2006 che si trovino nelle seguenti situazioni di bisogno o difficoltà:

a) iscrizione alle liste di disoccupazione;

b) iscrizione alle liste di mobilità;

c) fruizione, da almeno due mesi, della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione per l'edilizia per eventi meteorologici, limitatamente alla contribuzione minima prevista a carico dal lavoratore dal contratto di lavoro;

d) fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria;

e) malattia che si prolunghi oltre il periodo indennizzato da parte del datore di lavoro, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente;

f) congedo parentale, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente.

2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera d), della l.r. 27/2006, la Regione, inoltre, limitatamente al triennio 2009/2011, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attività lavorativa, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti volontari a favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2006, che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, nei tre anni antecedenti il raggiungimento dell'età pensionabile.

3. Ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 27/2006, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento degli interventi finanziari di sostegno di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per la loro erogazione.

Art. 6

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Bonus energia)

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l'anno 2009, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale.

2. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Esenzioni tariffarie)

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, per l'anno 2009, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e delle tariffe stabilite per i servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d'Aosta.

2. Le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 8

(Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Al fine di sostenere i redditi delle famiglie, le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), relative agli interventi regionali a sostegno dei costi per l'acquisto di energia elettrica, si applicano per gli anni 2008 e 2009.

2. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), della l.r. 9/2008 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 9/2008 è abrogato.

4. Il limite di 6 kW nominali, di cui all'articolo 38, comma 3, della l.r. 9/2008, è derogabile qualora la maggior potenza sia necessaria al funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad uso di soggetti diversamente abili, nonché agli utenti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 2, commi 7 e 10, 6 e 8 è determinato in euro 6.000.000 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 2.2.2.01. (Strutture agricole), 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato), 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), 2.2.2.13 ((Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere e extra alberghiere) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali):

a) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 3.000.000 per il 2009 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.2. (Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento), per euro 3.000.000 per il 2009 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.5. (Iniziative straordinarie a sostegno dell'economia conseguenti alla crisi finanziaria) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008, in applicazione dell'articolo 2, comma 8, è determinata in euro 4.970.120 e trova copertura in sede di assestamento del bilancio 2009, mediante riduzione di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008 applicato.

5. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, stimato per il triennio 2009/2011 complessivamente in euro 1.200.000, è finanziato a valere sul fondo di dotazione costituito presso Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 27/2006.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le somme iscritte nel fondo di cui all'articolo 42bis della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), sono prioritariamente destinate all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.