Legge regionale 5 luglio 1974, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 5 luglio 1974, n. 19

Celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza.

(B.U. 25 luglio 1974, n. 6).

Art. 1.

La Regione Valle d'Aosta, nello spirito della Costituzione, richiamandosi alla motivazione contenuta nel decreto presidenziale 10 dicembre 1971 concernente la concessione alla Valle d'Aosta della medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, promuove per il trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione un programma biennale di iniziative tendenti ad approfondire l'apporto peculiare della popolazione valdostana alla lotta per la democrazia e la libertà ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dell'ulteriore progresso civile della comunità valdostana.

Art. 2.

Il programma comprende tutte le iniziative atte alla diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella comunità valdostana, attraverso la raccolta di materiale documentario e la sua attualizzazione nelle forme tecnico - divulgative più appropriate e la promozione di manifestazioni celebrative, anche d'intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose.

Art. 3.

Per la definizione delle iniziative e manifestazioni previste dalla presente legge, è costituito un " Comitato regionale per il trentesimo anniversario della Resistenza ", che ha sede presso la Regione ed è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato. Il Presidente del Consiglio ne fa parte di diritto.

Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta, il quale ne sceglie i componenti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti e movimenti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del CLN, delle associazioni partigiane presenti in Valle d'Aosta, delle forze sindacali, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il Comitato resta in vita per la durata del programma biennale delle celebrazioni ed esprime, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto di 14 membri, presieduto dal Presidente del Consiglio.

Spetta al Comitato esecutivo dare attuazione alle iniziative e manifestazioni definite dal Comitato di cui al primo comma del presente articolo e chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei relativi provvedimenti finanziari.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata per gli anni finanziari 1974 e 1975, la spesa annua di lire diecimilioni.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 18 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

:

Variazioni in aumento:

- Capitolo 16 "Proventi della Casa da gioco di St-Vincent". L. 10.000.000

Parte SPESA

:

Variazioni in aumento:

- Capitolo 18 "Spese per la celebrazione del trentennale della Resistenza". L. 10.000.000