Legge regionale 27 aprile 1973, n. 19 - Testo storico
Legge regionale n. 19 del 27 04 1973
Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° GENNAIO 1967 - 31 DICEMBRE 1967.
(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)
Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:
SITUAZIONE DI CASSA.
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1966: L. 598.198.343.
Riscossioni nell’esercizio 1967: L. 17.338.373.630.
Totale delle riscossioni: L. 17.936.571.973.
Pagamenti nell’esercizio 1967: L. 15.715.035.721.
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967: L. 2.221.536.252.
SITUAZIONE FINANZIARIA.
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967: L. 2.221.536.252.
Residui attivi al 31 dicembre 1967: L. 7.607.387.022.
Totale dell’attivo al 31 dicembre 1967: L. 9.828.923.274.
Residui passivi al 31 dicembre 1967: L. 9.831.861.690.
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967: L. 2.938.416.
SITUAZIONE PATRIMONIALE.
Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1966: L. 343.936.981.
Variazioni attive nell’esercizio 1967: //
in aumento dell’attivo: L. 7.715.682.598; //
in diminuzione del passivo: L. 2.610.578.157.
Totale delle variazioni attive: L. 10.326.260.755.
Totale dell’attivo: L. 9.982.323.774.
Variazioni passive nell’esercizio 1967: //
in diminuzione dell’attivo: L. 4.600.817.192; //
in aumento del passivo: L. 4.941.929.162.
Totale delle variazioni passive: L. 9.542.746.354.
Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967: L. 439.577.420.
(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)
Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1+ gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:
- per entrate di competenza accertate L. 18.388.177.761
delle quali:
- riscosse per entrate di competenza L. 14.052.885.998
- rimaste da riscuotere L. 4.335.291.763
(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)
Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 18.293.944.111
delle quali:
- pagate L. 13.355.202.449
- rimaste da pagare L. 4.938.741.662
(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)
È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967.
- ENTRATE L. 18.388.177.761
- SPESE L. 18.293.944.111
- Avanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1967 L. 94.233.650
(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)
I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 7.607.387.022 come segue:
- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 6.562.024.336
- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1966 e precedenti L. 4.441.445
L. 6.557.582.891
- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1966 e precedenti L. 3.285.487.632
- Residui attivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.1967 L. 3.272.095.259
- Residui attivi accertati in conto esercizio 1967 (articolo 2) L. 4.335.291.763
- Totale residui attivi al 31.12.1967 L. 7.607.387.022
(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)
I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 9.831.861.690 come segue:
- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.256.738.210 - Residui passivi pagati in conto esercizio 1966 e precedenti L. 2.359.833.272
Differenza L. 4.896.904.938
- Residui passivi esercizio 1966 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 3.784.910
- Residui passivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da pagare al 31.12.1967 L. 4.893.120.028
- Residui passivi accertati in conto esercizio 1967 (articolo 3) L. 4.938.741.662
- Totale residui passivi al 31.12.1967 L. 9.831.861.690
(SITUAZIONE FINANZIARIA)
È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 2.938.416 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1967, risultante come segue:
VARIAZIONI MIGLIORATIVE.
Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 94.233.650.
Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 3.784.910.
Totale delle variazioni migliorative: L. 98.018.560.
VARIAZIONI PEGGIORATIVE.
Disavanzo esercizi precedenti: L. 96.515.531.
Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 4.441.445.
Totale delle variazioni peggiorative: L. 100.956.976.
Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967: L. 2.938.416.
(SITUAZIONE PATRIMONIALE)
La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1967 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:
ATTIVO.
Beni immobili: L. 3.084.095.312.
Beni mobili: L. 1.085.973.958.
Crediti diversi: L. 11.905.745.276.
Totale dell’attivo: L. 16.075.814.546.
PASSIVO.
Mutui passivi: L. 5.457.159.811.
Debiti diversi: L. 10.179.077.315.
Totale del passivo: L. 15.636.237.126.
Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967: L. 439.577.420.
Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1967 n. 6, è convalidato il prelievo della somma di lire sessantottomilionicinquecentoquindicimila dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte, sul capitolo 110 del bilancio, a nuove e maggiori spese come da provvedimento della Giunta Regionale n. 5004 in data 29- 12- 1967.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.