Legge regionale 29 novembre 1971, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 29 novembre 1971, n. 19

Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal primo gennaio 1971 al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari, in relazione al prolungamento d'orario per l'insegnamento della lingua francese.

(B.U. 30 novembre 1971, n. 9).

Art. 1.

La misura dell'indennità regionale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1, per il personale scolastico in servizio presso le scuole Elementari, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese, è commisurata, a decorrere dal primo gennaio 1971, al venti per cento dello stipendio annuo lordo iniziale dei parametri 165, 208, 243, 397, 430 e 443 e al venticinque per cento dello stipendio annuo lordo iniziale del parametro 307.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge - prevista in annue Lire ottantamilioni - sarà imputata all'apposito capitolo 589 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Scuole Elementari - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo e insegnante") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire un miliardo settecentocinquanta milioni a Lire un miliardo ottocentotrenta milioni.

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire ottanta milioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 49 della Parte Entrata del bilancio ("Compartecipazioni sui proventi delle tasse sulle automobili - articolo 2 legge 9-2-1952 n. 49 e articolo 8 legge 22-12-1969 n. 964") in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione sui proventi di cui si tratta.

Art. 3.

In caso di eventuali successivi aumenti degli stipendi annui lordi tabellari previsti per i parametri indicati al precedente articolo 1, si provvederà con provvedimenti legislativi alle conseguenti variazioni in aumento ed al finanziamento della spesa annua per la corresponsione dell'indennità prevista dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.