Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(B.U. 2 giugno 1980, n. 5)

(Abrogata dall'articolo 77, comma 1, lettera h), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, ad eccezione dell'art. 39)

Artt. 1 - 38

Art. 39

(Aspettative sindacali)

Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

Artt. 40 - 44